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La Corte Costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sollevata dal GIP del Tribunale di Asti sull’art. 360, comma 4, del codice di procedura penale, che ricollega il divieto del PM di procedere ad accertamenti tecnici alla sola riserva di promuovere incidente probatorio, anche senza che tale richiesta venga poi effettivamente depositata. La questione è risultata carente nei requisiti di ammissibilità.
Di cosa si tratta
Nel corso di indagini per tentato furto aggravato, il PM aveva disposto un accertamento tecnico non ripetibile per estrarre il profilo del DNA da un mozzicone di sigaretta. Il difensore dell’indagato aveva formulato riserva di promuovere incidente probatorio ai sensi dell’art. 360, comma 4, c.p.p., ma non aveva poi depositato alcuna richiesta nella cancelleria del GIP. Il PM, ritenendo di dover attendere comunque, ha richiesto al giudice di sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma che lo obbligava ad attendere anche in presenza della sola riserva non seguita da deposito.
La questione di legittimità costituzionale
Il GIP del Tribunale di Asti ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 360, comma 4, c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 112 della Costituzione, nella parte in cui ricollega il divieto del PM di procedere agli accertamenti tecnici alla riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini, anziché all’effettivo deposito della richiesta di incidente probatorio nella cancelleria del giudice.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile. La pronuncia è un’ordinanza in forma semplificata ai sensi dell’art. 26, secondo comma, della legge n. 87/1953 e dell’art. 9, comma 2, delle norme integrative, senza svolgimento nel merito delle censure costituzionali sollevate.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale devono soddisfare precisi requisiti di ammissibilità – tra cui la rilevanza nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza – prima di poter essere esaminate nel merito dalla Corte: la carenza di tali requisiti determina una pronuncia di inammissibilità in forma di ordinanza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 360, comma 4, c.p.p. sugli accertamenti tecnici non ripetibili?
L’art. 360 c.p.p. disciplina gli accertamenti tecnici non ripetibili eseguiti dal PM nelle indagini preliminari. Il comma 4 prevede che, se la persona sottoposta alle indagini formula riserva di promuovere incidente probatorio, il PM non può procedere agli accertamenti tecnici. La norma impugnata era criticata perché basta la sola riserva – anche non seguita da deposito – a bloccare il PM.
Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non infondata?
L’inammissibilità è una pronuncia processuale che non entra nel merito della questione costituzionale: significa che la questione non presentava i presupposti formali o sostanziali richiesti (rilevanza, non manifesta infondatezza, motivazione adeguata) per essere esaminata nel merito dalla Corte.
Qual era il rischio concreto lamentato dal GIP?
La norma, nell’interpretazione del rimettente, consentiva all’indagato di paralizzare l’accertamento tecnico non ripetibile (come il test del DNA) con la sola formulazione di una riserva, anche senza poi richiedere concretamente l’incidente probatorio, con possibile dispersione della prova.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e formazione della prova nel contraddittorio
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa, invocato come parametro dalla questione
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