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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), che impone al giudice penale la confisca dei terreni e delle opere in caso di lottizzazione abusiva accertata, anche nei confronti di persone estranee al reato. La questione era inammissibile perché il giudice rimettente avrebbe dovuto prima verificare la possibilità di un’interpretazione conforme alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Di cosa si tratta

L’art. 44, comma 2, del Testo Unico Edilizia prevede che, in caso di sentenza definitiva di condanna per lottizzazione abusiva, il giudice ordini la confisca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere costruite. La Corte europea dei diritti dell’uomo aveva già dichiarato questa norma incompatibile con l’art. 7 CEDU (nulla poena sine lege) nella misura in cui viene applicata anche nei confronti di soggetti estranei al reato o prosciolti. La Corte di appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte di appello di Bari ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, primo comma, della Costituzione. Si lamentava l’imposizione automatica della confisca anche nei confronti di persone prosciolte o estranee alla commissione del reato, in contrasto con il principio di personalità della responsabilità penale e con il principio di legalità.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione: il giudice rimettente avrebbe dovuto prima verificare se fosse possibile interpretare la norma in modo conforme alla Convenzione CEDU, come richiesto dall’art. 117, primo comma, Cost. Laddove tale adeguamento interpretativo si rivelasse impossibile o desse luogo a un diritto vivente di dubbia costituzionalità, la questione avrebbe potuto essere riproposta alla Corte. Il compito primario di adeguare la norma interna alla CEDU spetta ai giudici comuni, non direttamente alla Corte costituzionale.

Il principio

Prima di sollevare questione di legittimità costituzionale per contrasto con la CEDU, il giudice deve verificare se sia praticabile un’interpretazione della norma interna conforme alle disposizioni convenzionali, come imposto dall’art. 117, primo comma, Cost. Solo quando tale interpretazione sia impossibile o il diritto vivente che si formi sollevi dubbi di costituzionalità, la questione può essere rimessa alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Cosa è la lottizzazione abusiva?

Si tratta della trasformazione non autorizzata di terreni a scopo edificatorio, realizzata o attraverso opere materiali (costruzioni, strade, impianti) o attraverso atti giuridici (frazionamento, vendita di lotti) che determinino una destinazione d’uso del suolo contraria a quella prevista dagli strumenti urbanistici. È un reato previsto dall’art. 44, lett. c), del T.U. Edilizia.

Perché la confisca può colpire anche chi non ha commesso il reato?

La norma impugnata prevede la confisca dei terreni e delle opere “a prescindere dal giudizio di responsabilità e nei confronti di persone estranee ai fatti”. Ciò significa che la confisca può essere disposta anche contro chi abbia acquistato in buona fede un lotto da un lottizzante abusivo, senza aver partecipato al reato.

Cosa ha stabilito la Corte europea dei diritti dell’uomo su questa norma?

La Corte di Strasburgo aveva condannato l’Italia per la violazione dell’art. 7 CEDU (nessuna pena senza legge), ritenendo che la confisca applicata a soggetti non condannati costituisse una “pena” in senso sostanziale irrogata in violazione del principio di legalità. La Corte costituzionale ha ritenuto che spettasse ai giudici comuni adeguare l’interpretazione della norma interna a questi principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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