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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Con la sentenza n. 236/2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittima una norma della Regione Calabria che incideva sul riparto delle funzioni amministrative, in contrasto con i principi costituzionali.

Di cosa si tratta

L’allocazione delle funzioni amministrative tra Comuni, Province, Citta metropolitane, Regioni e Stato segue i principi fissati dalla Costituzione, in particolare quello di sussidiarieta, che tende ad attribuire le funzioni al livello di governo piu vicino ai cittadini, salvo esigenze di esercizio unitario. Le Regioni, nel legiferare, devono rispettare questo quadro e il riparto di competenze. La Regione Calabria aveva modificato una propria legge incidendo sulle funzioni amministrative in un determinato ambito. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la disposizione, ritenendo che si ponesse in contrasto con il riparto di competenze e con i principi sull’allocazione delle funzioni. La Corte ha dovuto verificare se la scelta regionale rispettasse i limiti costituzionali. La decisione conferma che anche l’organizzazione delle funzioni amministrative deve muoversi entro i confini tracciati dalla Costituzione.

La questione di legittimita costituzionale

Era impugnato l’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 41 del 2021, che modificava una precedente legge regionale in materia di funzioni amministrative. Il Presidente del Consiglio dei ministri evocava il contrasto con gli artt. 117 (riparto di competenze) e 118 (allocazione delle funzioni amministrative e sussidiarieta) della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimita costituzionale della norma regionale. La disposizione calabrese incideva sul riparto delle funzioni amministrative in contrasto con i principi costituzionali e con la competenza statale, eccedendo i limiti dell’autonomia regionale.

Il principio

L’allocazione delle funzioni amministrative deve rispettare il riparto di competenze e i principi costituzionali, tra cui la sussidiarieta. Le leggi regionali che incidono su questo assetto in contrasto con tali principi sono illegittime.

Domande e risposte

Cos’e il principio di sussidiarieta?

E il criterio per cui le funzioni amministrative spettano di regola al livello di governo piu vicino ai cittadini (i Comuni), salvo che esigenze di esercizio unitario ne richiedano l’attribuzione a livelli superiori.

Che effetto ha l’annullamento della norma?

La disposizione regionale perde efficacia: l’assetto delle funzioni amministrative torna a essere quello conforme ai principi costituzionali.

Le Regioni possono organizzare le funzioni amministrative?

Si, ma nel rispetto del riparto di competenze e dei principi degli artt. 117 e 118 della Costituzione, che pongono limiti precisi.

Norme collegate

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Vedi anche

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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