Testo dell'articoloIn aggiornamento
Con la sentenza n. 23 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittime varie disposizioni delle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di contratti pubblici, perché invadevano le competenze statali sulla concorrenza e sull’ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Durante l’emergenza pandemica, le Province autonome di Trento e di Bolzano avevano adottato misure di sostegno economico che incidevano anche sulle regole degli appalti pubblici: criteri di valutazione delle offerte, ricorso al subappalto a imprese locali, percentuali di ribasso, modalità di aggiudicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato molte di queste norme, sostenendo che le Province autonome avessero oltrepassato i propri limiti, intervenendo in ambiti riservati allo Stato. Il punto è che la disciplina dei contratti pubblici, nei profili che attengono alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, rientra in materie cosiddette “trasversali” di competenza statale, che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale e operano come limite anche per le autonomie speciali. La controversia riguarda quindi il confine tra l’autonomia delle Province di Trento e Bolzano e le competenze dello Stato in materia di appalti.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnate numerose disposizioni di leggi delle Province autonome di Trento e di Bolzano del 2020 in materia di contratti pubblici (criteri di aggiudicazione, subappalto, ribassi). Le censure erano fondate sull’invasione delle competenze statali in materia di tutela della concorrenza e di ordinamento civile, riconducibili all’art. 117, secondo comma, della Costituzione, quali norme fondamentali di riforma economico-sociale che limitano anche la potestà delle autonomie speciali. Le questioni sono state promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose disposizioni delle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di contratti pubblici, ritenendole invasive delle competenze statali sulla concorrenza e sull’ordinamento civile. Ha invece dichiarato inammissibili alcune ulteriori questioni, per difetti del ricorso. Le norme provinciali censurate sono state ritenute eccedenti i limiti posti alla potestà legislativa delle autonomie speciali.
Il principio
La disciplina dei contratti pubblici, nei profili attinenti alla tutela della concorrenza e all’ordinamento civile, appartiene a materie trasversali di competenza statale che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale. Tali norme limitano anche la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, che non possono adottare regole derogatorie sugli appalti.
Domande e risposte
Che cosa avevano disciplinato le Province di Trento e Bolzano?
Avevano introdotto, nel contesto delle misure anti-COVID, regole proprie sugli appalti pubblici: criteri di valutazione delle offerte, subappalto a imprese locali, percentuali di ribasso e modalità di aggiudicazione.
Perché quelle norme sono state dichiarate illegittime?
Perché incidevano sulla tutela della concorrenza e sull’ordinamento civile, materie trasversali di competenza statale che operano come limite anche per le Province autonome.
Le Province autonome non possono legiferare sugli appalti?
Possono farlo nei limiti delle proprie competenze, ma non possono derogare alle norme statali fondamentali in materia di concorrenza e ordinamento civile, che valgono come riforma economico-sociale.
Che cosa sono le “norme fondamentali di riforma economico-sociale”?
Sono norme statali che esprimono principi generali dell’ordinamento e costituiscono un limite invalicabile anche per la potestà legislativa primaria delle autonomie speciali, come le Province di Trento e Bolzano.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza statale su tutela della concorrenza e ordinamento civile, secondo comma, fondamento delle censure.
Vedi anche
- Art. 117 della Costituzione — riparto delle competenze legislative.
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.