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Con la sentenza n. 22 del 2022 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni sulle misure di sicurezza per gli autori di reato non imputabili e socialmente pericolosi, pur dopo aver svolto un’ampia istruttoria sul funzionamento delle REMS.
Di cosa si tratta
Dopo il superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, l’esecuzione delle misure di sicurezza per le persone autrici di reato affette da disturbi mentali e ritenute socialmente pericolose è affidata alle REMS (Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza). Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Tivoli aveva sollevato dubbi di costituzionalità sulla disciplina, evidenziando criticità nel sistema, ad esempio in termini di disponibilità dei posti e di tutela dei diritti delle persone coinvolte e delle vittime. La Corte ha ritenuto la materia talmente rilevante da disporre una specifica ordinanza istruttoria, chiedendo relazioni ai Ministeri della giustizia e della salute, alla Conferenza delle Regioni e all’Ufficio parlamentare di bilancio, per conoscere lo stato effettivo del sistema. All’esito, però, ha dovuto fermarsi su un ostacolo processuale.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati gli artt. 206 e 222 del codice penale e l’art. 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011, in materia di misure di sicurezza e di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari. I parametri costituzionali invocati erano gli artt. 2, 3, 25, 27, 32 e 110 della Costituzione. La questione è stata sollevata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tivoli.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili le questioni. Pur avendo svolto un’ampia istruttoria sul funzionamento delle REMS e riconosciuto la serietà delle criticità del sistema, ha ritenuto che le censure, per come formulate, non potessero condurre a una pronuncia di accoglimento, anche perché un eventuale intervento avrebbe richiesto scelte di sistema riservate al legislatore.
Il principio
Anche di fronte a criticità reali e documentate del sistema delle misure di sicurezza per gli autori di reato non imputabili, la Corte non può sostituirsi al legislatore quando l’intervento richiesto comporta scelte organizzative e di bilancio riservate alla sua discrezionalità: in tali casi le questioni vanno dichiarate inammissibili, fermo restando il richiamo al legislatore a intervenire.
Domande e risposte
Che cosa sono le REMS?
Sono le Residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, strutture sanitarie che hanno sostituito gli ospedali psichiatrici giudiziari per le persone autrici di reato affette da disturbi mentali e ritenute socialmente pericolose.
Perché la Corte ha svolto un’istruttoria così ampia?
Per conoscere lo stato effettivo del sistema, ha chiesto relazioni ai Ministeri della giustizia e della salute, alla Conferenza delle Regioni e all’Ufficio parlamentare di bilancio: un segnale dell’importanza e della complessità del tema.
Perché, allora, le questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché un intervento correttivo avrebbe richiesto scelte di sistema, organizzative e di spesa, che spettano al legislatore: la Corte non poteva operarle al posto suo attraverso questa specifica pronuncia.
Vuol dire che i problemi delle REMS restano irrisolti?
La decisione non nega le criticità: pur dichiarando inammissibili le questioni, la Corte ha messo in evidenza i nodi del sistema, lasciando al legislatore il compito di intervenire per garantire i diritti delle persone coinvolte.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza, tra i parametri invocati.
- Art. 27 della Costituzione — finalità della pena e presunzione di non colpevolezza, evocato dal rimettente.
- Art. 32 della Costituzione — tutela della salute, anche delle persone sottoposte a misure di sicurezza.
Vedi anche
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute.
- Art. 25 della Costituzione — principio di legalità e misure di sicurezza.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.