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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara cessata la materia del contendere sui ricorsi della Regione Toscana contro i decreti ministeriali che disciplinavano i criteri di erogazione del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) per musica e danza. La questione riguardava il riparto di competenze Stato–Regioni dopo la riforma del Titolo V della Costituzione del 2001.

Di cosa si tratta

La Regione Toscana aveva sollevato conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in relazione a due decreti del Ministro per i beni e le attività culturali (d.m. n. 47/2002 per la musica e d.m. n. 188/2002 per la danza), che fissavano i criteri di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo. La Regione sosteneva che, dopo la riforma costituzionale del 2001, lo spettacolo fosse diventato materia di competenza residuale o concorrente regionale, e che lo Stato non potesse più disciplinarla con regolamenti ministeriali.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzioni promosso dalla Regione Toscana: contestazione dei decreti ministeriali attuativi della legge 30 aprile 1985, n. 163 (Fondo unico per lo spettacolo), in riferimento agli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione, nella parte in cui il Governo continuava a esercitare potere regolamentare in materie asseritamente divenute di competenza regionale con la legge costituzionale n. 3 del 2001.

La decisione della Corte

La Corte, riuniti i giudizi, dichiara cessata la materia del contendere. Nel corso del procedimento erano intervenute modifiche normative che avevano reso privi di oggetto i ricorsi regionali, privando di attualità la lesione delle attribuzioni invocata dalla Regione Toscana.

Il principio

La cessazione della materia del contendere in un conflitto di attribuzioni può essere dichiarata quando le norme impugnate siano state abrogate o sostituite in modo da rendere priva di oggetto la contestazione originaria, anche nell’ambito del complesso riparto di competenze Stato–Regioni in materia di spettacolo successivo alla riforma del Titolo V.

Domande e risposte

Che cos’è il Fondo unico per lo spettacolo?

Il FUS è un fondo istituito dalla legge n. 163 del 1985 per il sostegno finanziario di enti, istituzioni e imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante.

Perché la Regione Toscana aveva sollevato il conflitto?

Perché riteneva che, dopo la riforma costituzionale del 2001, la materia “spettacolo” fosse passata alla competenza regionale e che lo Stato non potesse più disciplinarla con regolamenti, né erogare direttamente finanziamenti con vincoli di destinazione.

Cosa significa “cessata la materia del contendere”?

Significa che, nel corso del giudizio, è venuta meno la ragione originaria del conflitto (ad esempio per abrogazione o modifica della norma contestata), così la Corte non deve pronunciarsi nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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