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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 32 del d.l. 269/2003 sul condono edilizio. I commi 25 e 26 violano le competenze legislative regionali in materia di governo del territorio perché non consentono alle Regioni di determinare limiti volumetrici più restrittivi né di regolare le condizioni per la sanatoria. Anche il comma 14 è dichiarato incostituzionale nella parte lesiva dell’autonomia regionale.

Di cosa si tratta

Sei Regioni (Campania, Marche, Toscana, Emilia-Romagna, Umbria e Friuli-Venezia Giulia) hanno impugnato numerosi commi dell’art. 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che disciplina il condono edilizio straordinario. Le Regioni sostenevano che la legge statale invadeva le loro competenze in materia di governo del territorio, riconosciute dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

I ricorsi regionali contestavano più commi dell’art. 32 del d.l. 269/2003. In particolare, i commi 25 e 26 imponevano limiti volumetrici e tipologie di abusi sanabili fissati dallo Stato senza lasciare alle Regioni margini di adattamento. Il parametro costituzionale era l’art. 117, terzo comma, Cost., che attribuisce alle Regioni competenza concorrente in materia di governo del territorio.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale del comma 25 dell’art. 32 nella parte in cui non prevede che la legge regionale possa determinare limiti volumetrici inferiori a quelli statali; del comma 26 nella parte in cui non prevede che la Regione possa regolare condizioni e modalità per la sanatoria di tutte le tipologie di abuso; del comma 14 nella parte lesiva dell’autonomia regionale. Rimette ad altra pronuncia le questioni sugli artt. 14, 21 e commi 21-23.

Il principio

In materia di governo del territorio, spettante alla legislazione concorrente, lo Stato può dettare i principi fondamentali del condono edilizio, ma deve lasciare alle Regioni la facoltà di fissare limiti più restrittivi e di disciplinare le condizioni di sanatoria degli abusi nel proprio territorio.

Domande e risposte

Potevano le Regioni vietare del tutto il condono?

La Corte non si pronuncia su questo punto nella presente sentenza, riservandosi la decisione su alcune questioni. Tuttavia afferma che le Regioni possono fissare limiti più restrittivi di quelli statali.

Cosa cambia concretamente per i cittadini che avevano presentato domanda di condono?

Le Regioni ora possono adottare leggi che riducano i volumi massimi sanabili o escludano alcune tipologie di abuso rispetto a quanto previsto dalla normativa statale.

Quali commi dell’art. 32 restano validi?

La Corte salva i commi non espressamente dichiarati incostituzionali e riserva ulteriori decisioni sulle questioni pendenti relative ad altri commi dello stesso articolo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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