La guida

Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibile e in parte non fondata la questione sollevata dalla Regione Campania contro le norme statali che riducevano il Fondo per lo sviluppo e la coesione per coprire alcuni oneri finanziari.

Di cosa si tratta

Le disposizioni impugnate (artt. 18, comma 9, e 19, comma 3, lettera a, del d.l. n. 91 del 2014) coprivano gli oneri derivanti da un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e dalla modifica della disciplina ACE, riducendo la quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Campania aveva impugnato le norme in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione e al principio di leale collaborazione, lamentando che la decurtazione del Fondo, destinato anche al Mezzogiorno, ledesse la propria autonomia finanziaria e fosse stata decisa unilateralmente dallo Stato.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile la questione riferita all’art. 3, secondo comma, Cost. (per genericità e mancata prova della lesione delle attribuzioni regionali) e non fondata quella riferita agli artt. 119, quinto comma, e 120 Cost. e al principio di leale collaborazione. Le percentuali di riparto del Fondo non costituiscono norme interposte vincolanti per le leggi successive.

Il principio

Le disposizioni che fissano una determinata percentuale di destinazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione non hanno una forza tale da vincolare le leggi statali successive, che possono legittimamente modificarne l’entità senza per questo ledere l’autonomia finanziaria delle Regioni.

Domande e risposte

La Campania ha vinto il ricorso?

No: la questione è stata in parte dichiarata inammissibile e in parte respinta come non fondata.

Lo Stato può ridurre il Fondo per lo sviluppo e la coesione?

Sì: la Corte ha ritenuto che le percentuali di riparto non vincolino le leggi statali successive.

Quali parametri erano stati invocati?

Gli artt. 3, secondo comma, 119, quinto comma, e 120 della Costituzione, oltre al principio di leale collaborazione.

Norme collegate

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.