Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che faceva salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti dei contratti di locazione registrati in base a disposizioni già dichiarate illegittime dalla sentenza n. 50 del 2014. La salvezza violava il divieto di reiterare norme incostituzionali.
Di cosa si tratta
Dopo che la Corte, con la sentenza n. 50 del 2014, aveva annullato la disciplina sui contratti di locazione «in nero» (che rideterminava per legge canone e durata in caso di mancata registrazione), il legislatore aveva introdotto una clausola che manteneva fino a fine 2015 gli effetti già prodotti da quelle norme cancellate. Il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione nei procedimenti di sfratto.
La questione di legittimità costituzionale
Era impugnato l’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dello sfratto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014. La disposizione, prolungando l’efficacia di una disciplina già dichiarata incostituzionale, si poneva in contrasto con l’art. 136 Cost. e con il giudicato costituzionale.
Il principio
Il legislatore non può aggirare una sentenza di illegittimità costituzionale conservando o prorogando gli effetti delle norme annullate: una clausola di salvezza che riproduce o mantiene in vita una disciplina già cancellata viola l’art. 136 della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa aveva deciso la sentenza n. 50 del 2014?
Aveva dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina che, in caso di mancata registrazione del contratto, rideterminava per legge canone e durata della locazione.
Cosa faceva la norma poi annullata con la sentenza n. 169?
Faceva salvi fino al 31 dicembre 2015 gli effetti e i rapporti sorti in base a quelle disposizioni già dichiarate illegittime, prolungandone di fatto l’efficacia.
Cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?
Che quando la Corte dichiara incostituzionale una norma, questa cessa di avere efficacia: il legislatore non può reintrodurla o prorogarne gli effetti.
Norme collegate
- Art. 136 della Costituzione — effetto della dichiarazione di illegittimità costituzionale e divieto di reiterare la norma annullata
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza e ragionevolezza invocato come parametro
- Art. 42 della Costituzione — tutela della proprietà privata e sua funzione sociale invocata come parametro
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.