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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che faceva salvi, fino al 31 dicembre 2015, gli effetti dei contratti di locazione registrati in base a disposizioni già dichiarate illegittime dalla sentenza n. 50 del 2014. La salvezza violava il divieto di reiterare norme incostituzionali.

Di cosa si tratta

Dopo che la Corte, con la sentenza n. 50 del 2014, aveva annullato la disciplina sui contratti di locazione «in nero» (che rideterminava per legge canone e durata in caso di mancata registrazione), il legislatore aveva introdotto una clausola che manteneva fino a fine 2015 gli effetti già prodotti da quelle norme cancellate. Il Tribunale di Napoli ha sollevato la questione nei procedimenti di sfratto.

La questione di legittimità costituzionale

Era impugnato l’art. 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge n. 80 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 42, secondo comma, e 136 della Costituzione. La questione era sollevata dal Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice dello sfratto.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 5, comma 1-ter, del d.l. n. 47 del 2014. La disposizione, prolungando l’efficacia di una disciplina già dichiarata incostituzionale, si poneva in contrasto con l’art. 136 Cost. e con il giudicato costituzionale.

Il principio

Il legislatore non può aggirare una sentenza di illegittimità costituzionale conservando o prorogando gli effetti delle norme annullate: una clausola di salvezza che riproduce o mantiene in vita una disciplina già cancellata viola l’art. 136 della Costituzione.

Domande e risposte

Cosa aveva deciso la sentenza n. 50 del 2014?

Aveva dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina che, in caso di mancata registrazione del contratto, rideterminava per legge canone e durata della locazione.

Cosa faceva la norma poi annullata con la sentenza n. 169?

Faceva salvi fino al 31 dicembre 2015 gli effetti e i rapporti sorti in base a quelle disposizioni già dichiarate illegittime, prolungandone di fatto l’efficacia.

Cosa stabilisce l’art. 136 della Costituzione?

Che quando la Corte dichiara incostituzionale una norma, questa cessa di avere efficacia: il legislatore non può reintrodurla o prorogarne gli effetti.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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