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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1251, lett. c-bis e c-ter della legge finanziaria 2007, introdotte dalla finanziaria 2008, che ampliano le finalità del Fondo per le politiche della famiglia. Il Fondo è compatibile con le competenze regionali perché le modalità di ripartizione delle risorse prevedono il necessario coinvolgimento delle Regioni.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2008 aveva ampliato le destinazioni del Fondo per le politiche della famiglia (istituito dalla finanziaria 2007), aggiungendo tra le finalità il sostegno alla permanenza domiciliare di persone non autosufficienti e il rifinanziamento di interventi destinati ai lavoratori con figli. La Regione Veneto impugnò queste disposizioni, ritenendo che esse riguardassero materie di competenza regionale residuale (politiche sociali) e che lo Stato non potesse imporre finanziamenti vincolati.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato le lettere c-bis) e c-ter) del comma 1251 dell’art. 1 della legge n. 296/2006, come modificate dall’art. 2, comma 462, della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), in riferimento agli artt. 117, quarto comma, 118 e 119 Cost., sostenendo che la materia delle politiche sociali spetti alla competenza legislativa residuale delle Regioni e che lo Stato non possa vincolare i finanziamenti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione, richiamando la propria sentenza n. 50/2008 che aveva già esaminato la disciplina del Fondo per le politiche della famiglia. Le modalità di ripartizione delle risorse, che prevedono l’intesa con la Conferenza unificata, assicurano il necessario coinvolgimento delle Regioni, rendendo la norma compatibile con l’autonomia regionale in materia di politiche sociali.
Il principio
Lo Stato può istituire fondi destinati a materie di competenza regionale purché le modalità di ripartizione e utilizzo delle risorse garantiscano il coinvolgimento delle Regioni tramite procedure di intesa o accordo in sede di Conferenza unificata. Il vincolo di destinazione è compatibile con l’autonomia regionale se accompagnato da adeguate forme di leale collaborazione.
Domande e risposte
Lo Stato può creare fondi vincolati in materie di competenza regionale?
Sì, a determinate condizioni. La Corte ha chiarito che la lesione dell’autonomia regionale non deriva dall’istituzione del fondo in sé, ma dalle modalità di concreta ripartizione e utilizzo delle risorse. Se queste prevedono intese con le Regioni, il finanziamento vincolato è legittimo.
Cosa aveva già deciso la sentenza n. 50/2008?
Quella sentenza aveva dichiarato parzialmente illegittimo il comma 1252 dello stesso art. 1 della legge finanziaria 2007, nella parte in cui non prevedeva l’intesa con la Conferenza unificata per il decreto ministeriale di ripartizione. Il principio era che il coinvolgimento regionale è indispensabile nelle materie di competenza residuale.
Qual è la distinzione tra politiche sociali e livelli essenziali delle prestazioni?
Le politiche sociali in senso stretto (sostegno alle famiglie, assistenza domiciliare) rientrano nella competenza residuale regionale. I livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lett. m)) sono invece di competenza statale esclusiva. Il Fondo può incidere su entrambi i livelli, il che giustifica la cooperazione tra Stato e Regioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze; quarto comma: potestà residuale regionale in materia di politiche sociali
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria regionale
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