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La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, commi 2 e 3, della legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita. Il limite massimo di tre embrioni da produrre e impiantare contestualmente comprimeva il diritto alla salute della donna e l’autonomia scientifica dei medici, imponendo un protocollo sanitario rigido costituzionalmente incompatibile con l’art. 32 Cost.
Di cosa si tratta
La legge n. 40 del 2004 sulla procreazione medicalmente assistita stabiliva che non potevano essere prodotti più di tre embrioni per ogni ciclo di fecondazione in vitro e che tutti dovevano essere impiantati contemporaneamente nell’utero della donna. La crioconservazione era consentita solo in casi eccezionali di forza maggiore. Diversi tribunali (il TAR Lazio e il Tribunale di Firenze) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di queste disposizioni, ritenendole lesive della salute della donna e del principio di uguaglianza.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio e il Tribunale ordinario di Firenze (con più ordinanze) hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1, 2, 3 e 4, e dell’art. 6, comma 3, della legge n. 40/2004, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 32 della Costituzione. Le norme imponevano un protocollo unico di produzione e impianto degli embrioni che poteva esporre la donna a ripetuti e rischiosi trattamenti sanitari non necessari.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre», e dell’art. 14, comma 3, nella parte in cui non prevedeva che il trasferimento degli embrioni dovesse essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna. Ha invece dichiarato manifestamente inammissibili le questioni relative all’art. 14, commi 1 e 4, e all’art. 6, comma 3. La Corte ha affermato che il primato della scienza — intesa come valutazione clinica del singolo caso — non può essere sacrificato da un protocollo legale rigido.
Il principio
Il legislatore non può imporre un protocollo medico fisso che ignori le condizioni di salute della singola paziente. Il diritto alla salute della donna (art. 32 Cost.) impone che le scelte terapeutiche siano adeguate alle circostanze individuali: la norma che limita rigidamente a tre il numero di embrioni producibili e ne impone l’impianto contestuale è costituzionalmente illegittima nella misura in cui non lascia spazio alla valutazione clinica del medico e al rispetto della salute della donna.
Domande e risposte
Cosa cambia dopo questa sentenza per chi ricorre alla fecondazione in vitro?
Il medico può valutare caso per caso quanti embrioni produrre, senza il vincolo del massimo di tre. Il trasferimento nell’utero deve sempre avvenire in modo compatibile con la salute della donna. La crioconservazione degli embrioni soprannumerari torna ad essere possibile quando l’impianto immediato sarebbe pregiudizievole per la salute della paziente.
L’art. 6, comma 3, che prevede l’irrevocabilità del consenso della donna è stato dichiarato illegittimo?
No. Le questioni relative all’art. 6, comma 3 (irrevocabilità del consenso all’impianto) sono state dichiarate manifestamente inammissibili per vizi formali delle ordinanze di rimessione. La norma sull’irrevocabilità del consenso non è stata quindi toccata da questa sentenza.
Qual è il principio del «primato della scienza sul diritto» in questa sentenza?
La Corte ha affermato che le scelte inerenti alla salute appartengono alla sfera clinica e non possono essere cristallizzate in un protocollo legislativo rigido. Il legislatore può regolare l’accesso alle tecniche di procreazione assistita, ma non può imporre un procedimento medico uniforme che prescinde dalle condizioni di salute della singola donna: spetta al medico, nel rispetto delle regole dell’arte, adeguare il trattamento al caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, violato dal trattamento uniforme di situazioni clinicamente diverse
- Art. 32 della Costituzione — diritto alla salute, parametro principale della dichiarazione di illegittimità
- Art. 13 della Costituzione — libertà personale, evocata con riguardo ai trattamenti sanitari non consentiti
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