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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale l’art. 26, comma 3, della legge finanziaria 2003 (l. 289/2002): la norma prevedeva che i decreti ministeriali riguardanti i progetti di innovazione tecnologica nelle Regioni fossero adottati sentita la Conferenza unificata, mentre avrebbero dovuto richiedere la previa intesa. Le altre questioni sollevate dalla Regione Emilia-Romagna risultano non fondate.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2003 (l. 289/2002) aveva istituito un Fondo per l’innovazione tecnologica nelle pubbliche amministrazioni, affidando al Ministro per l’innovazione il potere di adottare decreti – anche riguardanti l’organizzazione e la dotazione tecnologica delle Regioni – limitandosi a consultare la Conferenza unificata. La Regione Emilia-Romagna impugnò queste disposizioni sostenendo che la mera consultazione violasse l’autonomia regionale garantita dalla riforma del Titolo V della Costituzione.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato gli artt. 26, commi 1, 2 e 3, e 56 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e l’art. 27, comma 8, della legge 3/2003, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 26, comma 3, nella parte in cui prevede l’adozione dei provvedimenti sentita la Conferenza unificata, anzichè previa intesa con essa. Le questioni relative ai commi 1 e 2 dell’art. 26, all’art. 56 della l. 289/2002 e all’art. 27, comma 8, della l. 3/2003 sono dichiarate non fondate.

Il principio

Nelle materie di competenza regionale, i provvedimenti statali che incidono sull’organizzazione delle Regioni non possono limitarsi ad acquisire il parere della Conferenza unificata: è necessaria la previa intesa, che garantisce una forma di codecisione tra Stato e Regioni conforme al principio di leale collaborazione.

Domande e risposte

Cos’è la differenza tra intesa e semplice consultazione della Conferenza unificata?

La consultazione (parere) è unilaterale: lo Stato sente le Regioni ma decide autonomamente. L’intesa implica invece un accordo, senza il quale il provvedimento statale non può essere adottato validamente. La Corte ha più volte affermato che, nelle materie regionali, è richiesta l’intesa.

Qual era il problema del Fondo per l’innovazione tecnologica?

I decreti del Ministro per l’innovazione potevano stabilire come ripartire risorse e progetti anche tra le amministrazioni regionali, incidendo sulle competenze delle Regioni. Condizionare questo potere al solo parere della Conferenza unificata violava il riparto di competenze post-riforma del 2001.

Qual è il valore pratico di questa sentenza?

Ogni norma statale che incida sull’organizzazione tecnologica o finanziaria delle Regioni deve prevedere la previa intesa con la Conferenza unificata. In assenza, la norma è incostituzionale per violazione degli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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