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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 25 della legge finanziaria 2003 (legge n. 289/2002) nella parte in cui prevedeva che il Ministro dell’economia adottasse regolamenti applicabili alle Regioni in materia di riscossione dei crediti di modesto ammontare. In una materia di potestà concorrente lo Stato può dettare solo principi fondamentali, non norme di dettaglio né regolamenti vincolanti per le Regioni.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2003 aveva previsto che il Ministro dell’economia disciplinasse, con uno o più decreti, il pagamento e la riscossione delle somme di modesto ammontare di qualsiasi natura, applicando le disposizioni anche alle Regioni. Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto avevano impugnato questa norma sostenendo che invadesse la loro sfera di competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Emilia-Romagna e Veneto hanno impugnato l’art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in riferimento all’art. 117, terzo comma e sesto comma, della Costituzione. La materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario» è di potestà concorrente, in cui lo Stato può fissare solo principi fondamentali.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 25 nella parte in cui prevedeva che i decreti ministeriali adottassero disposizioni applicabili alle Regioni. In una materia di potestà concorrente, lo Stato non può dettare norme di dettaglio né prevedere regolamenti ministeriali vincolanti per le Regioni. Ha dichiarato non fondate le ulteriori questioni.
Il principio
Nelle materie di potestà legislativa concorrente, lo Stato può determinare solo i principi fondamentali, lasciando alle Regioni la disciplina di dettaglio e la potestà regolamentare. Un regolamento ministeriale che si autoattribuisce applicazione alle Regioni viola sia la potestà legislativa regionale (art. 117, terzo comma, Cost.) sia quella regolamentare (art. 117, sesto comma, Cost.).
Domande e risposte
Cosa si intende per «crediti di modesto ammontare»?
La norma impugnata non definiva con precisione questo concetto, ma si riferiva a tutte le somme di qualsiasi natura (tributaria e non) di importo così basso da rendere antieconomica la riscossione coattiva. Il legislatore intendeva razionalizzare le procedure per evitare spese di riscossione superiori all’importo da recuperare.
Perché la materia era di potestà concorrente?
Perché la riscossione dei crediti delle Regioni rientra nella materia «armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica», che l’art. 117, terzo comma, della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente. In questa materia lo Stato fissa i principi fondamentali, mentre le Regioni adottano la disciplina di dettaglio.
Le Regioni potevano quindi disciplinare autonomamente la materia?
Sì, nell’ambito dei principi fondamentali statali. La declaratoria di incostituzionalità significava che le Regioni avevano la potestà regolamentare sulla disciplina di dettaglio della riscossione dei propri crediti di modesto ammontare, senza essere vincolate da un decreto ministeriale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — potestà legislativa concorrente e regolamentare regionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.