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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Trani sull’art. 140 c.p.p., che consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche per le testimonianze. Il rimettente lamentava che la carenza di fondi avesse reso sistematico l’uso della forma riassuntiva, ma la questione era frutto di un’applicazione distorta della norma.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trani, sezione distaccata di Ruvo di Puglia, aveva sollevato con sette ordinanze identiche la questione di legittimità dell’art. 140 c.p.p. nella parte in cui consentiva al giudice di redigere il verbale d’udienza in forma riassuntiva anziché integrale, anche durante l’assunzione di testimonianze. Il problema pratico era che il servizio di stenotipia era stato sospeso per carenza di fondi, rendendo sistematica la verbalizzazione riassuntiva.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Trani ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 111 della Costituzione sull’art. 140 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente la redazione del verbale in forma riassuntiva anche con riferimento all’assunzione di testimonianze, senza limitare questa facoltà ai casi di imprevedibilità tecnica.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni. Il giudice rimettente descriveva una situazione di fatto anomala (la sospensione programmata della stenotipia per ragioni di bilancio) che era frutto di un’applicazione distorta dell’art. 140 c.p.p.: questa norma consente la forma riassuntiva solo in situazioni contingenti e imprevedibili (guasti, malori), non in carenze programmatiche di fondi.
Il principio
L’incostituzionalità di una norma non può essere dedotta da un’applicazione pratica distorta e illegittima della norma stessa. Se il problema è che la norma viene applicata al di là del suo ambito, il rimedio è la corretta applicazione, non la dichiarazione di incostituzionalità.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 140 del codice di procedura penale?
L’art. 140 c.p.p. prevede che il verbale sia redatto in forma integrale (stenotipia o fonoregistrazione con trascrizione) ovvero in forma riassuntiva quando gli strumenti di riproduzione integrale non sono disponibili per contingente indisponibilità. Il giudice sceglie la modalità tenendo conto delle esigenze del processo.
Perché la verbalizzazione integrale è importante?
Perché le testimonianze sono spesso decisive nel processo penale. Un verbale riassuntivo può non catturare sfumature, contraddizioni o dettagli rilevanti che emergono dall’esame diretto. Le parti e i giudici di impugnazione hanno bisogno di conoscere esattamente ciò che è stato detto in udienza.
Come avrebbe dovuto essere risolto il problema pratico?
Il Presidente del Tribunale di Trani non avrebbe dovuto sospendere la stenotipia per ragioni di bilancio al di fuori dei casi contingenti previsti dalla legge. Il rimedio era amministrativo e gestionale, non costituzionale. La Corte ha implicitamente ricordato che la norma applicata correttamente non presentava profili di incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e garanzie nel dibattimento penale
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.