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La Corte dichiara parzialmente illegittimo il comma 796, lettera n), della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006) nella parte in cui pone vincoli puntuali di destinazione dei fondi per l’edilizia sanitaria in materie di competenza concorrente Stato-Regioni, violando gli artt. 119 e 117, terzo comma, Cost. Dichiara invece non fondate le questioni sul comma 808 (screening oncologici nelle regioni meridionali).
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva impugnato due commi della legge finanziaria 2007: il comma 796, lettera n), che aumentava il programma di investimenti per l’edilizia sanitaria a 20 miliardi di euro e vincolava alcune quote (500 milioni per radiodiagnostica-oncologia con “prioritario riferimento alle regioni meridionali e insulari”, 100 milioni per cure palliative, 100 per informatica sanitaria, 100 per odontoiatria); e il comma 808, che stanziava fondi per gli screening oncologici nelle regioni meridionali e insulari.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 1, commi 796, lettera n), e 808, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Parametri: artt. 3, 97, 117, 118, 119 Cost. e principio di leale collaborazione. Ricorrente: Regione Veneto (giudizio in via principale).
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale parziale del comma 796, lettera n): la parte che incrementa i fondi per l’edilizia sanitaria (in linea con il Patto per la Salute concordato con le Regioni) è legittima; la parte che pone vincoli puntuali di destinazione (per radiodiagnostica, cure palliative, informatica, odontoiatria) in materie di competenza concorrente viola gli artt. 119, terzo comma, e 117, terzo comma, Cost. Inammissibilità della questione sul comma 808 rispetto all’art. 97 Cost. Non fondate le questioni sul comma 808 rispetto agli artt. 3, 117 e 119 Cost. e al principio di leale collaborazione: gli screening oncologici rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni (competenza esclusiva statale ex art. 117, secondo comma, lett. m) Cost.) e il finanziamento alle regioni meridionali è un legittimo intervento speciale ex art. 119, quinto comma, Cost.
Il principio
Lo Stato non può vincolare in modo puntuale destinazioni di fondi in materie di competenza legislativa concorrente (edilizia sanitaria) senza rispettare la quota di autonomia regionale. Tuttavia, può finanziare selettivamente alcune regioni per interventi rientranti nei livelli essenziali delle prestazioni o come interventi speciali perequativi ex art. 119, quinto comma, Cost., purché ricorrano le condizioni costituzionalmente previste.
Domande e risposte
Perché i vincoli di destinazione dei fondi sanitari violano la Costituzione?
In materie di competenza concorrente (come la “tutela della salute” e l’“edilizia sanitaria”), lo Stato può fissare solo i principi fondamentali, non determinare in dettaglio come le Regioni devono spendere le risorse. I vincoli puntuali di destinazione previsti dalla norma impugnata trasformano i fondi in finanziamenti a destinazione vincolata incompatibili con l’art. 119 Cost.
Perché gli screening oncologici sono invece competenza statale?
I programmi di diagnosi precoce dei tumori (mammella, cervice uterina, colon retto) rientrano nei “livelli essenziali delle prestazioni” (LEP) sanitarie che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale. I LEP sono materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m), Cost.
Cosa sono gli interventi speciali ex art. 119, quinto comma, Cost.?
L’art. 119, quinto comma, Cost. consente allo Stato di destinare risorse aggiuntive a favore di determinate Regioni per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri territoriali o per svolgere particolari funzioni. Nel caso degli screening oncologici nelle regioni meridionali, la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni di questo intervento speciale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Ripartizione della potestà legislativa: tutela della salute è materia concorrente
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali e interventi speciali dello Stato
- Art. 97 della Costituzione — Buon andamento della pubblica amministrazione
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