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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 10, commi 9 e 10, e 11, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 368/2001 (attuazione della direttiva sul lavoro a termine) nella parte in cui abrogano il diritto di precedenza nella riassunzione per i lavoratori stagionali previsto dall’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987. Il legislatore delegato ha agito in assenza di delega.
Di cosa si tratta
Un lavoratore oleario stagionale (Umberto Novellis) che aveva lavorato per la stessa azienda dal 1965 al 2002 con contratti a tempo determinato aveva chiesto la riassunzione in base al diritto di precedenza garantito dall’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987. Il d.lgs. n. 368/2001 di recepimento della direttiva europea 1999/70/CE aveva abrogato quella norma, subordinando il diritto di precedenza alla contrattazione collettiva.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 10, commi 9 e 10, e art. 11, commi 1 e 2, del d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368. Parametri: artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Rossano (seconda ordinanza, dopo la restituzione degli atti disposta dalla Corte con ordinanza n. 252/2006).
La decisione della Corte
Illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 77, primo comma, Cost. (decreto legislativo emanato in assenza di delega). La disciplina del diritto di precedenza dei lavoratori stagionali non è riconducibile all’àmbito della direttiva 1999/70/CE (che riguarda solo la prevenzione degli abusi da reiterazione di contratti a termine, non i rapporti stagionali) né al perimetro della legge delega n. 422/2000. Il comma 2 dell’art. 11, essendo meramente transitorio e funzionalmente collegato al comma 1, è anch’esso incostituzionale.
Il principio
Il legislatore delegato non può abrogare una norma che non rientra né nell’àmbito materiale della direttiva da attuare né nel perimetro tracciato dalla legge delega. Un decreto legislativo che sopprime diritti dei lavoratori al di fuori dell’oggetto della delega viola l’art. 77, primo comma, Cost. (che vieta al Governo di esercitare la funzione legislativa senza delega) e conseguentemente l’art. 76 Cost.
Domande e risposte
Cos’è il diritto di precedenza nella riassunzione?
L’art. 23, comma 2, della legge n. 56/1987 attribuiva ai lavoratori che avevano svolto attività stagionale con contratto a termine il diritto di essere assunti con preferenza rispetto ad altri candidati in caso di nuove assunzioni per le stesse mansioni presso la stessa azienda.
Perché il d.lgs. n. 368/2001 era intervenuto su questa norma?
Nell’attuare la direttiva europea sul lavoro a tempo determinato, il legislatore delegato aveva riorganizzato l’intera disciplina dei contratti a termine, abrogando la previgente legge n. 230/1962 e l’art. 23 della legge n. 56/1987, e demandando alla contrattazione collettiva la regolazione del diritto di precedenza per i lavoratori stagionali.
Qual è la clausola di “non regresso” invocata?
La clausola 8 della direttiva 1999/70/CE stabilisce che la sua attuazione non costituisce motivo per ridurre il livello generale di tutela dei lavoratori nel campo coperto dall’accordo. Il rimettente aveva sostenuto che l’abrogazione del diritto di precedenza violasse questa clausola; la Corte ha invece risolto la questione sul piano del difetto di delega.
Norme collegate
- Art. 76 della Costituzione — Delega legislativa al Governo: condizioni e limiti
- Art. 77 della Costituzione — Decreti legge e decreti legislativi: divieto di legiferare senza autorizzazione
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.