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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 280, lettere a) e b), della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), nella parte in cui vincola a destinazioni specifiche i finanziamenti statali per l’edilizia sanitaria senza prevedere forme di coinvolgimento delle Regioni. Le norme vincolano risorse in materie di competenza concorrente senza rispettare il principio di leale collaborazione. Dichiara invece non fondata la questione relativa all’incremento del fondo (comma 279).
Di cosa si tratta
La Regione Veneto ha impugnato alcune disposizioni della legge finanziaria 2008 concernenti i finanziamenti statali per la ristrutturazione e l’ammodernamento tecnologico delle strutture sanitarie (art. 20 della legge n. 67/1988). In particolare, le lettere a) e b) del comma 280 vincola le risorse statali a destinazioni specifiche (100 milioni per esecuzione di un programma e ulteriori quote) senza il necessario coinvolgimento regionale, mentre il comma 279 si limita ad aumentare di tre miliardi il fondo complessivo.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha sollevato questioni in riferimento agli artt. 3, 32, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione e al principio di leale collaborazione. La materia è ricondotta dalla Corte alla competenza legislativa concorrente (governo del territorio e tutela della salute), non alla competenza esclusiva statale sui livelli essenziali di assistenza.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale delle lettere a) e b) del comma 280: in materia di competenza legislativa concorrente, lo Stato non può vincolare finanziamenti a destinazioni specifiche senza prevedere forme di accordo o intesa con le Regioni. Il semplice stanziamento di fondi (comma 279) è invece legittimo perché non altera le forme di coinvolgimento già esistenti.
Il principio
Nelle materie di competenza legislativa concorrente (come la tutela della salute e il governo del territorio), lo Stato non può vincolare finanziamenti a destinazioni specifiche senza prevedere forme di leale collaborazione con le Regioni: la destinazione vincolata di risorse equivale a un atto di indirizzo unilaterale che lede le competenze regionali garantite dall’art. 117 della Costituzione.
Domande e risposte
Che cosa sono i «livelli essenziali delle prestazioni» e perché la Corte li distingue dall’edilizia sanitaria?
I livelli essenziali delle prestazioni (LEA) sono lo standard minimo uniforme dei servizi che lo Stato garantisce su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lett. m), Cost.). L’edilizia sanitaria — cioè la costruzione e ristrutturazione degli edifici ospedalieri — è invece una materia strumentale che ricade nel governo del territorio e nella tutela della salute, entrambe di competenza concorrente.
Cosa significa «finanziamento vincolato» e perché è problematico?
Un finanziamento vincolato impone alle Regioni di spendere le risorse statali per finalità specificamente indicate dallo Stato, senza poter operare scelte allocative proprie. La Corte ha più volte chiarito che tale meccanismo lede le competenze regionali nelle materie concorrenti, in quanto equivale a una forma surrettizia di indirizzo statale non prevista dalla Costituzione.
Quali forme di coinvolgimento regionale avrebbe dovuto prevedere la legge?
Il principio di leale collaborazione richiede, nelle materie concorrenti, strumenti come l’intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, l’accordo in Conferenza unificata o forme equivalenti. La semplice informazione o il parere non è sufficiente: occorre una vera codecisione o almeno una possibilità di incidere sulla destinazione delle risorse.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, parametro della questione
- Art. 118 della Costituzione — principio di sussidiarietà, parametro evocato
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni, parametro evocato
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