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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’art. 3-bis della legge regionale Calabria n. 8/2003, che istituisce un tributo regionale sostitutivo dell’addizionale sull’imposta di consumo del gas metano, sollevata dalla Commissione tributaria regionale per la Calabria. Il rimettente non ha adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel giudizio a quo, non chiarendo se la norma fosse stata effettivamente applicata dagli atti impugnati.
Di cosa si tratta
La Regione Calabria ha istituito con l’art. 3-bis della legge regionale n. 8/2003 un tributo regionale sostitutivo dell’addizionale sull’imposta di consumo del gas metano. La Commissione tributaria provinciale aveva già disapplicato la norma regionale per contrasto con direttive comunitarie, annullando un atto di accertamento nei confronti di ENI s.p.a. La Regione Calabria propone appello e la Commissione tributaria regionale dubita della legittimità costituzionale della norma in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale per la Calabria ha sollevato, in due ordinanze di analogo contenuto, questioni di legittimità dell’art. 3-bis della legge regionale Calabria n. 8/2003, in riferimento agli artt. 23, 53, 117 e 119 della Costituzione, sospettandone il contrasto con il principio di riserva di legge in materia tributaria, con il principio di capacità contributiva e con il riparto di competenze fiscali tra Stato e Regioni.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile l’intervento della Regione Calabria in uno dei due giudizi (era parte del giudizio principale e non poteva intervenire come terzo) e manifestamente inammissibili entrambe le questioni: il rimettente non ha chiarito se l’atto di accertamento impugnato fosse stato emesso in applicazione della norma regionale, né ha motivato perché la questione di costituzionalità fosse rilevante rispetto all’esame dell’appello.
Il principio
In materia tributaria, il giudice rimettente deve precisare se la norma fiscale censurata costituisca l’effettivo fondamento dell’atto impugnato nel giudizio principale: senza questa chiarezza, la questione è irricevibile per difetto di rilevanza, poiché la sua eventuale dichiarazione di incostituzionalità non inciderebbe sull’esito del giudizio a quo.
Domande e risposte
Le Regioni possono istituire tributi propri sul gas metano?
La potere tributario delle Regioni è subordinato alla riserva di legge statale (art. 23 Cost.) e al rispetto della capacità contributiva (art. 53 Cost.). Le Regioni non possono istituire tributi identici o sostitutivi di quelli statali o comunitari senza una specifica legge cornice statale che ne autorizzi la introduzione. La questione del rapporto tra tributi regionali e accise comunitarie sull’energia era controversa al 2009.
Perché la Commissione tributaria di primo grado aveva disapplicato la norma regionale?
Perché riteneva che il tributo regionale confliggesse con le direttive comunitarie sulle accise (in particolare la direttiva 92/12/CEE). La disapplicazione diretta del diritto interno in contrasto con il diritto comunitario è uno strumento che il giudice comune utilizza senza dover ricorrere alla Corte costituzionale, diversamente da quanto avviene per le questioni di legittimità.
Cosa succede all’accertamento fiscale di ENI dopo questa pronuncia?
La Corte non si pronuncia nel merito, quindi la Commissione tributaria regionale deve riprendere il giudizio di appello e decidere se la norma regionale, già disapplicata dal giudice di primo grado, fosse effettivamente il fondamento dell’atto impugnato e come debba essere qualificato giuridicamente.
Norme collegate
- Art. 23 della Costituzione — riserva di legge in materia tributaria
- Art. 53 della Costituzione — principio di capacità contributiva
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze e obblighi comunitari
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