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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge finanziaria 2004, che stanziava fondi statali per il rinnovo della flotta marittima. Lo Stato non può intervenire direttamente in materie di competenza regionale residuale senza rispettare il nuovo assetto del Titolo V della Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003) prevedeva stanziamenti statali per incentivare gli investimenti delle imprese armatoriali e per contratti di costruzione navale. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato queste disposizioni ritenendo che invadessero la competenza regionale in materia di sostegno all’innovazione dei settori produttivi e tutela del lavoro.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna ha sollevato, in via principale, questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 della Costituzione. Le norme impugnate disciplinavano finanziamenti statali alle imprese armatoriali in materia ritenuta di competenza regionale residuale o concorrente.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4, commi 209, 210 e 211, della legge finanziaria 2004. Lo Stato non può istituire finanziamenti diretti alle imprese in materie che, dopo la riforma costituzionale del 2001, rientrano nella competenza legislativa regionale, senza prevedere forme di coinvolgimento e leale collaborazione con le Regioni.
Il principio
Dopo la riforma del Titolo V della Costituzione (l. cost. n. 3/2001), lo Stato non può reiterare schemi di finanziamento diretto a imprese private in materie di competenza regionale residuale o concorrente: i finanziamenti devono transitare per le Regioni o essere disciplinati nel rispetto del principio di leale collaborazione.
Domande e risposte
Cosa ha cambiato la riforma del Titolo V nel 2001?
La legge costituzionale n. 3/2001 ha ridistribuito le competenze legislative tra Stato e Regioni: le materie non espressamente riservate allo Stato spettano alle Regioni (competenza residuale), e in quelle concorrenti lo Stato può fissare solo i principi fondamentali.
Perché i finanziamenti alla flotta marittima erano incostituzionali?
Perché il sostegno all’innovazione dei settori produttivi è materia di competenza regionale: lo Stato non può aggirare questa ripartizione stanziando fondi direttamente a imprese private senza coinvolgere le Regioni.
La sentenza ha riguardato anche altre disposizioni della finanziaria 2004?
La Corte ha deciso separatamente le diverse questioni sollevate dalla Regione. Per questa sentenza ha affrontato solo i commi 209-211 dell’art. 4, riservando ogni decisione sulle restanti questioni.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni
- Art. 118 della Costituzione — Principio di sussidiarietà nelle funzioni amministrative
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria di Regioni ed enti locali
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