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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum abrogativo dell’intera legge n. 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita, promosso da un diverso comitato. L’abrogazione totale della legge, a differenza delle abrogazioni parziali, è stata ritenuta ammissibile in quanto la materia non risulta costituzionalmente obbligata a essere regolamentata.

Di cosa si tratta

Questo terzo quesito referendario del 2005 puntava all’abrogazione integrale della legge 19 febbraio 2004, n. 40 sulla procreazione medicalmente assistita. La Corte doveva valutare se l’intera legge potesse essere oggetto di referendum abrogativo.

La questione di legittimità costituzionale

Giudizio di ammissibilità referendaria ai sensi dell’art. 2 della legge cost. n. 1/1953. Il quesito chiedeva l’abrogazione totale della legge n. 40/2004, inclusi art. 1 comma 1 (finalità della legge e tutela del concepito), art. 1 comma 2, art. 4 e le restanti disposizioni restrittive.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta referendaria per l’abrogazione delle disposizioni indicate (tra cui art. 1 commi 1 e 2, art. 4), riconoscendo che il legislatore non è costituzionalmente obbligato a mantenere in vigore una legge che disciplina la procreazione medicalmente assistita in termini restrittivi.

Il principio

L’abrogazione totale di una legge mediante referendum è ammissibile quando la Costituzione non impone la permanenza di quella disciplina; il fatto che una legge tuteli interessi di rilievo costituzionale non la rende automaticamente sottratta alla abrogazione referendaria.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra abrogazione totale e parziale ai fini del giudizio di ammissibilità?

In linea di principio entrambe sono possibili; ciò che conta è se la materia oggetto dell’abrogazione sia costituzionalmente necessaria, non la sua ampiezza quantitativa.

In cosa si differenziava il quesito n. 48 dal n. 46 e dal n. 47?

I quesiti nn. 46 e 47 puntavano ad abrogazioni parziali di specifiche norme limitative; il quesito n. 48 mirava all’abrogazione di un insieme più ampio di disposizioni, avvicinandosi all’abrogazione dell’intero testo.

Cosa succederebbe se la legge n. 40 fosse abrogata integralmente?

In assenza della legge tornerebbe a essere applicabile il regime generale del codice civile e le pratiche di PMA sarebbero disciplinate solo dai principi generali del diritto; il legislatore potrebbe poi intervenire con una nuova legge.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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