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Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva impugnato tre articoli di una legge regionale siciliana su finanza e gestione del territorio. La Corte dichiara cessata la materia del contendere a seguito di modifiche legislative intervenute.
Di cosa si tratta
Il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 13 della legge approvata dall’Assemblea regionale siciliana il 30 luglio 2003, recante «Norme finanziarie e disposizioni in materia di razionalizzazione dei servizi e per la gestione del territorio». L’art. 1 riguardava le risorse per la vigilanza venatoria; l’art. 9 consentiva variazioni della destinazione d’uso di immobili; l’art. 13 disciplinava ulteriori profili di gestione del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
Le censure investivano: l’art. 1, per violazione degli artt. 81 e 97 della Costituzione (principio di annualità del bilancio e buon andamento); l’art. 9, per violazione degli artt. 9 e 97 della Costituzione e degli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale siciliano; l’art. 13 per ulteriori profili statutari. Giudice rimettente: Commissario dello Stato per la Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso, non avendo necessità di pronunciarsi nel merito a seguito di modifiche normative intervenute nel corso del giudizio che hanno eliminato i profili di contrasto denunciati.
Il principio
Quando le disposizioni impugnate vengono modificate o abrogate nel corso del giudizio in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione e la norma censurata non ha avuto applicazione concreta o i suoi effetti risultano definitivamente superati, la Corte dichiara cessata la materia del contendere senza entrare nel merito della questione.
Domande e risposte
Perché l’art. 9 della legge siciliana era sospettato di illegittimità?
L’art. 9, consentendo ad libitum del richiedente la variazione della destinazione d’uso degli immobili con indici di edificabilità diversi dall’originario, avrebbe alterato l’ordinata pianificazione del territorio; inoltre permetteva di sanare costruzioni in difformità dalla normativa urbanistica evitando le sanzioni penali previste dagli artt. 7, 8 e 20 della legge n. 47 del 1985.
Cosa succede quando una legge regionale impugnata viene modificata prima della decisione?
Se le modifiche eliminano i profili di incostituzionalità denunciati e la norma originaria non ha prodotto effetti pratici irreversibili, la Corte dichiara cessata la materia del contendere. Non si tratta di un’assoluzione nel merito, ma di una dichiarazione che il giudizio non ha più oggetto.
Qual è la differenza tra il controllo del Commissario dello Stato e il ricorso governativo ordinario?
Nelle Regioni a statuto speciale come la Sicilia, il Commissario dello Stato esercita un controllo preventivo di costituzionalità sulle leggi regionali: può impugnarle entro un termine breve dalla loro approvazione, prima della promulgazione. È uno strumento diverso dal ricorso in via principale del Governo, che opera ex post rispetto alla legge già in vigore.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — Principio di copertura finanziaria e annualità del bilancio, violato secondo il ricorrente dall’art. 1 della legge siciliana
- Art. 97 della Costituzione — Principio di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione
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