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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato la legge regionale della Liguria n. 29 del 2002 sulle procedure edilizie e il recupero dei centri storici. Dopo che la Regione ha approvato una legge modificativa (n. 7 del 2003) che ha eliminato i profili contestati, il Governo ha rinunciato al ricorso e la Regione ha accettato: la Corte dichiara il processo estinto per rinuncia.

Di cosa si tratta

La legge regionale ligure 10 luglio 2002, n. 29, dettava misure per il recupero dei centri storici e semplificava le procedure per il rilascio dei titoli edilizi. Il Governo ne aveva impugnato diversi articoli per asserita violazione delle competenze statali in materia penale, di tutela ambientale e di governo del territorio.

La questione di legittimità costituzionale

Erano contestati gli artt. 5 (commi 3, 5, 6, 7, 8 e 10), 8, 22 comma 2 e 24 della legge regionale Liguria n. 29/2002, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere l e s, e terzo comma, della Costituzione (competenze statali in materia penale, beni culturali e governo del territorio). Giudice rimettente: ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

Con la successiva legge regionale n. 7 del 2003, la Liguria ha abrogato la norma sull’intervento sostitutivo regionale e ha chiarito in via interpretativa le disposizioni contestate sulla DIA. Il Consiglio dei ministri ha deliberato la rinuncia al ricorso il 28 marzo 2003; la Regione ha accettato il 24 novembre 2003. La Corte, ai sensi dell’art. 25 delle norme integrative, dichiara estinto il processo per rinuncia accettata dalla controparte.

Il principio

La rinuncia al ricorso in via principale, seguita dall’accettazione della parte resistente, produce l’effetto di estinguere il processo costituzionale ai sensi dell’art. 25, ultimo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Domande e risposte

Perché il Governo aveva impugnato la legge ligure?

L’articolo 5 della legge prevedeva norme che, secondo il Governo, invadevano la competenza statale: il comma 3 avrebbe integrato la normativa penale statale; i commi 5-8 avrebbero violato la tutela dell’ambiente e dei beni culturali; il comma 10 avrebbe contraddetto i principi fondamentali sul governo del territorio in tema di DIA.

Come si è risolta la controversia senza una pronuncia nel merito?

La Regione Liguria ha approvato la legge n. 7 del 2003 che ha modificato i punti contestati. Il Governo, ritenendo venute meno le ragioni del ricorso, ha rinunciato all’azione; la Regione ha accettato la rinuncia. In questi casi la Corte non entra nel merito ma si limita a dichiarare il processo estinto.

Cosa significa “cessazione della materia del contendere” e come si distingue dall’estinzione per rinuncia?

La cessazione della materia del contendere ricorre quando la norma impugnata viene abrogata o modificata in modo da eliminare il contrasto con la Costituzione prima della decisione. L’estinzione per rinuncia — come in questo caso — si verifica invece quando la parte ricorrente dismette l’azione e la controparte accetta: l’effetto è lo stesso (nessuna pronuncia nel merito), ma la causa giuridica è diversa.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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