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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34 c.p.p. (incompatibilità del giudice), sollevate dal Tribunale di Reggio Calabria, riaffermando il consolidato principio per cui la riforma dell’art. 111 Cost. non ha introdotto novità sostanziali rispetto alla portata dell’incompatibilità già desumibile dagli artt. 3 e 24 Cost.
Di cosa si tratta
L’art. 34 del codice di procedura penale disciplina le ipotesi di incompatibilità del giudice, ossia i casi in cui un magistrato non può esercitare funzioni giurisdizionali in un determinato procedimento perché ha già svolto atti o funzioni che potrebbero comprometterne l’imparzialità. Il Tribunale di Reggio Calabria aveva sollevato due questioni nell’ambito di procedimenti distinti.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Reggio Calabria ha impugnato l’art. 34 c.p.p. in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione, lamentando che la disciplina delle incompatibilità non garantisse adeguatamente l’imparzialità del giudice in alcune situazioni processuali concrete.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato le questioni manifestamente infondate, riunendo i due giudizi. Ha ribadito il proprio consolidato orientamento: l’art. 111, secondo comma, Cost. (principio di imparzialità del giudice, introdotto dalla riforma costituzionale del 1999) non ha innovato sostanzialmente rispetto alla portata del principio già desumibile dagli artt. 3 e 24 Cost., come interpretati dalla giurisprudenza costituzionale in materia di incompatibilità. I rimettenti non prospettavano argomenti nuovi.
Il principio
Il principio di imparzialità del giudice penale, ricavabile dagli artt. 3, 24 e 111 Cost., non ha subito modifiche sostanziali per effetto della riforma dell’art. 111 Cost. del 1999: la giurisprudenza costituzionale elaborata sulla base degli artt. 3 e 24 Cost. conserva piena validità, e le questioni che non prospettano profili nuovi rispetto a tale orientamento sono manifestamente infondate.
Domande e risposte
Che cosa disciplina l’art. 34 c.p.p. sull’incompatibilità?
Prevede che il giudice che ha già esercitato determinati atti o funzioni in una fase del procedimento non possa svolgere funzioni in una fase successiva dello stesso procedimento, per garantire l’imparzialità del giudizio. Distingue varie ipotesi, ad esempio il giudice che ha emesso il decreto che dispone il giudizio non può partecipare al dibattimento.
Che novità ha introdotto l’art. 111 Cost. riformato nel 1999?
Ha costituzionalizzato esplicitamente i principi del giusto processo: imparzialità e terzietà del giudice, contraddittorio nella formazione della prova, parità tra accusa e difesa. Secondo la Corte, tuttavia, tali principi erano già ricavabili dagli artt. 3 e 24 Cost. prima della riforma.
In quali casi la ricusazione è lo strumento alternativo all’incompatibilità?
La ricusazione permette alle parti di chiedere la sostituzione del giudice quando si ritiene che possa essere prevenuto, per ragioni diverse da quelle tipizzate nell’art. 34 c.p.p. (incompatibilità). I presupposti sono disciplinati dagli artt. 36 e 37 c.p.p.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di eguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e azione in giudizio
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo e imparzialità del giudice
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