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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario), sollevata dalla Commissione tributaria regionale di Roma, perché il petitum additivo formulato non avrebbe risolto la fattispecie concreta oggetto del giudizio.

Di cosa si tratta

Il d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplina il processo tributario. L’art. 21, comma 1, stabilisce i termini entro cui deve essere proposto il ricorso dinanzi alla commissione tributaria provinciale. La Commissione tributaria regionale di Roma aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di tale disposizione, chiedendo un intervento additivo della Corte.

La questione di legittimità costituzionale

La Commissione tributaria regionale di Roma ha impugnato l’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992, in riferimento all’art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione (diritto di difesa). Il rimettente chiedeva un intervento additivo volto ad ampliare le possibilità di ricorso nel processo tributario.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità, rilevando che l’intervento additivo auspicato dal rimettente non avrebbe comunque risolto la fattispecie oggetto del giudizio a quo, in quanto tale fattispecie non rientrava nella previsione della norma come auspicabilmente modificata. La questione era pertanto priva di rilevanza nel caso concreto.

Il principio

Un’ordinanza di rimessione che chiede un intervento additivo della Corte è inammissibile quando la norma, così come auspicabilmente modificata, non sarebbe comunque applicabile alla fattispecie del giudizio pendente: la rilevanza della questione deve riferirsi alla fattispecie concreta e non a ipotesi astratte.

Domande e risposte

Che cosa sono i termini per il ricorso tributario?

L’art. 21, comma 1, del d.lgs. n. 546/1992 stabilisce che il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell’atto impugnato. È un termine perentorio che non si presta a deroghe generali.

Che cos’è un petitum additivo nel giudizio di costituzionalità?

È la richiesta, rivolta alla Corte, di aggiungere alla norma impugnata una previsione che non vi è contenuta, sì da colmare una lacuna ritenuta incostituzionale. La Corte può accoglierla solo se la norma come integrata sarebbe necessariamente applicabile nel giudizio pendente.

Qual è la conseguenza per il contribuente che non rispetta il termine di sessanta giorni?

Il ricorso è inammissibile e l’atto tributario impugnato diviene definitivo, non essendo più possibile contestarlo dinanzi alle commissioni tributarie. In certi casi residuano rimedi di autotutela amministrativa da richiedere all’ufficio che ha emesso l’atto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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