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La Corte costituzionale interviene per correggere un errore materiale contenuto nella sentenza n. 307 del 2003: nel Considerato in diritto si faceva riferimento all’art. 2, comma 4, della legge regionale campana n. 13/2001 quando invece la norma dichiarata illegittima era l’art. 3, comma 4. L’ordinanza dispone la rettifica.
Di cosa si tratta
Con la sentenza n. 307 del 23 settembre-7 ottobre 2003 la Corte aveva deciso su questioni di legittimità costituzionale relative alla legge della Regione Campania 24 novembre 2001, n. 13. Nel punto n. 15 del Considerato in diritto, nell’ultimo capoverso, l’accoglimento della questione era erroneamente riferito all’art. 2, comma 4, anziché all’art. 3, comma 4, della stessa legge regionale.
La questione di legittimità costituzionale
Non si tratta di un giudizio di legittimità costituzionale in senso proprio, bensì di un procedimento di correzione di errore materiale avviato d’ufficio dalla Corte. Il giudice relatore era Valerio Onida; la Corte ha deliberato in camera di consiglio dell’8 gennaio 2004 ai sensi dell’art. 21 delle norme integrative per i giudizi costituzionali.
La decisione della Corte
La Corte dispone che nella sentenza n. 307 del 2003, nel punto n. 15 del Considerato in diritto, nell’ultimo capoverso, l’espressione «nel comma 4 dello stesso art. 2» sia sostituita con «nel comma 4 dello stesso art. 3». La rettifica è necessaria perché l’errore materiale incide sull’identificazione della norma dichiarata incostituzionale.
Il principio
La correzione di errore materiale è un rimedio processuale che consente alla Corte di rettificare refusi o imprecisioni nella redazione della pronuncia che non ne alterino il senso sostanziale ma che, ove non corretti, potrebbero generare equivoci sull’oggetto della decisione. Il fondamento normativo è l’art. 21 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Cos’è un errore materiale in una sentenza della Corte costituzionale?
Un errore materiale è un refuso o un’imprecisione redazionale che non riflette la reale volontà decisionale della Corte. Nel caso in esame, il testo della sentenza indicava per errore «art. 2, comma 4» dove invece la Corte aveva inteso dichiarare l’incostituzionalità dell’«art. 3, comma 4».
Come si distingue l’errore materiale da un errore di diritto?
L’errore materiale è un refuso formale (numero di articolo sbagliato, trasposizione di parole, ecc.) che non cambia il ragionamento giuridico. L’errore di diritto, invece, è una difformità nell’applicazione delle norme che inficerebbe la motivazione stessa: in quel caso non si potrebbe correggere con questo strumento.
Chi può richiedere la correzione di errore materiale?
Secondo l’art. 21 delle norme integrative, la correzione può essere disposta d’ufficio dalla Corte, come avviene nel caso di specie, oppure su istanza di parte. Il procedimento si svolge in camera di consiglio, senza udienza pubblica.
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