Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Regione Calabria aveva autorizzato un concorso riservato per coprire posti di biologo e medico presso l’azienda ospedaliera di Catanzaro, ammettendo solo chi aveva già lavorato con borse di studio nei centri di ricerca. La Corte dichiara incostituzionale questa norma: limita l’accesso al pubblico impiego in modo irragionevole e viola il principio del concorso aperto.

Di cosa si tratta

La legge regionale calabrese n. 4 del 2002 autorizzava l’Azienda ospedaliera «Ciaccio Pugliese» di Catanzaro ad aumentare di 5 posti di biologo e 2 di medico la propria dotazione organica, e a coprire tali posti mediante un concorso riservato ai soli lavoratori che avessero già operato con borse di studio nei centri di ricerca dell’azienda e avessero ottenuto almeno due proroghe contrattuali.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 2 della legge regionale calabrese n. 4/2002 in riferimento agli artt. 51, primo comma, 97, primo e terzo comma, e 117 della Costituzione: la norma violava il principio dell’accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, nonché la competenza statale in materia di ordinamento civile. Ricorso in via principale del Presidente del Consiglio dei ministri; giudice relatore Paolo Maddalena.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale calabrese n. 4 del 2002. Un concorso riservato a coloro che hanno già prestato lavoro con borse di studio non costituisce una deroga consentita alla regola del concorso pubblico aperto: non garantisce la selezione dei soggetti più qualificati e viola sia il principio di accesso agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza (art. 51 Cost.) sia le regole sul buon andamento (art. 97 Cost.).

Il principio

Il concorso pubblico è la regola generale di accesso ai pubblici uffici. Le deroghe sono ammissibili solo in casi eccezionali stabiliti dalla legge e devono essere ragionevoli. La riserva di posti a chi abbia già svolto borse di studio nel medesimo ente, senza un’adeguata valutazione comparativa tra candidati, non costituisce una deroga legittima e viola gli artt. 51 e 97 della Costituzione.

Domande e risposte

Perché i concorsi riservati sono in linea di principio incostituzionali?

L’art. 97, terzo comma, della Costituzione stabilisce che agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. La giurisprudenza costituzionale interpreta questa eccezione in modo restrittivo: le deroghe devono essere giustificate da ragioni di interesse pubblico specifiche e non possono prescindere da una valutazione comparativa tra aspiranti.

Aveva rilevanza il fatto che i candidati avessero già maturato esperienza nel centro di ricerca?

No, non è sufficiente. L’aver lavorato con borse di studio può essere un titolo valutabile in concorso, ma non può tradursi in una riserva integrale dei posti a danno di candidati potenzialmente più capaci. Il principio di imparzialità dell’amministrazione esige che tutti coloro che possiedono i requisiti possano concorrere.

Cosa succederebbe se la Regione emanasse una norma analoga dopo questa sentenza?

Sarebbe nuovamente incostituzionale. La sentenza n. 34/2004 consolida un orientamento costante: il legislatore regionale non può istituire concorsi riservati che escludano la competizione aperta tra candidati qualificati; l’eventuale nuova norma potrebbe essere impugnata e dichiarata illegittima nello stesso modo.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.