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La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Regione Veneto contro alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 e di decreti collegati, in materia di ripiano dei disavanzi sanitari e di compartecipazione ai costi. Le norme statali rispettano la competenza concorrente in materia di tutela della salute.
Di cosa si tratta
La Regione Veneto aveva impugnato alcune disposizioni della legge finanziaria 2007 (l. n. 296/2006) e di decreti collegati, riguardanti il piano di rientro dai disavanzi sanitari regionali e la quota fissa sulle ricette per prestazioni specialistiche. La Regione riteneva che le norme invadessero la propria sfera di competenza in materia sanitaria.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Veneto ha impugnato l’art. 1, comma 796, lettera p), della l. n. 296/2006, l’art. 6-quater del d.l. n. 300/2006 (convertito dalla l. n. 17/2007) e l’art. 1-bis del d.l. n. 23/2007 (convertito dalla l. n. 64/2007), in riferimento agli artt. 117 e 119 della Costituzione, concernenti rispettivamente la ripartizione delle competenze legislative e l’autonomia finanziaria regionale.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sulle disposizioni esaminate. Lo Stato può fissare principi fondamentali in materia di tutela della salute — che è materia concorrente — e può intervenire sulla finanza sanitaria regionale per garantire l’equilibrio di bilancio e l’universalità delle prestazioni. Le decisioni sulle altre questioni sono state riservate a separate pronunce.
Il principio
Nell’ambito della legislazione concorrente in materia di tutela della salute, lo Stato mantiene la competenza a dettare i principi fondamentali, incluse le regole sul finanziamento del servizio sanitario e sul ripiano dei disavanzi. L’autonomia finanziaria regionale non è illimitata quando sono in gioco obiettivi di equilibrio della finanza pubblica e di garanzia dei livelli essenziali di assistenza.
Domande e risposte
Cosa sono i piani di rientro dai disavanzi sanitari?
Sono accordi tra Stato e Regioni che prevedono misure specifiche per ridurre il deficit del sistema sanitario regionale: tagli, riorganizzazioni, eventuali aumenti di compartecipazione. Le Regioni in piano di rientro subiscono vincoli alla propria autonomia di spesa.
La quota fissa sulla ricetta è legittima costituzionalmente?
Sì, secondo la Corte: si tratta di una misura di compartecipazione al costo delle prestazioni sanitarie che non lede il nucleo essenziale del diritto alla salute, e rientra nei principi fondamentali che lo Stato può stabilire nella legislazione concorrente.
Cosa distingue legislazione esclusiva e concorrente in materia sanitaria?
La tutela della salute è materia di legislazione concorrente: lo Stato fissa i principi fondamentali (inclusi i livelli essenziali di assistenza), le Regioni disciplinano l’organizzazione e l’erogazione dei servizi. Lo Stato non può invadere la competenza regionale di dettaglio senza giustificazione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — ripartizione competenze legislative Stato-Regioni, parametro del ricorso
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria degli enti territoriali, parametro del ricorso
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