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La Corte dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 737/1981, che nel procedimento disciplinare a carico del personale di pubblica sicurezza limita la difesa a un appartenente alla stessa amministrazione. La situazione è distinta da quella dei magistrati e la previsione rientra nella discrezionalità del legislatore.
Di cosa si tratta
Un dipendente dell’amministrazione di pubblica sicurezza, condannato penalmente per falso e successivamente destituito, impugnava il provvedimento disciplinare lamentando di non aver potuto farsi assistere da un avvocato del libero foro. Il TAR Sicilia sollevava questione di legittimità costituzionale.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia – sezione staccata di Catania ha sollevato questione di legittimità dell’art. 20, comma 2, del D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nella parte in cui consente al dipendente di pubblica sicurezza di farsi assistere esclusivamente da un difensore appartenente alla propria amministrazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. La disciplina del procedimento disciplinare per il personale di P.S. si distingue da quella dei magistrati (oggetto della sentenza n. 497/2000): il legislatore gode di ampia discrezionalità nella qualificazione dei procedimenti disciplinari e le garanzie difensive possono essere calibrate diversamente senza violare gli artt. 3 e 24 Cost.
Il principio
Il diritto di difesa nel procedimento disciplinare amministrativo può essere modulato dal legislatore, purché garantisca all’incolpato strumenti minimi di tutela; la limitazione all’assistenza interna all’amministrazione non è di per sé incostituzionale se la situazione dell’incolpato è diversa da quella dei magistrati.
Domande e risposte
Il personale di P.S. non può farsi difendere da un avvocato esterno?
Secondo la norma vigente al momento della sentenza, nel procedimento disciplinare può essere assistito solo da un dipendente della stessa amministrazione; la Corte ha ritenuto ciò non incostituzionale.
Qual è la differenza con i magistrati?
La sentenza n. 497/2000 aveva dichiarato illegittima la stessa limitazione per i magistrati, ma la Corte distingue le due categorie per le diverse caratteristiche del rapporto di servizio.
Il datore di lavoro pubblico può sempre limitare il diritto al difensore esterno?
No: la discrezionalità legislativa ha dei limiti; ma nel caso specifico la Corte ha ritenuto non superati quei limiti.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa nel procedimento disciplinare
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