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La Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo un articolo del collegato alla legge di stabilita` della Regione Siciliana e inammissibili numerose altre questioni, in gran parte perché formulate dal Governo in modo generico e privo di adeguata motivazione.
Di cosa si tratta
Il giudizio riguardava il collegato alla legge di stabilita` 2019 della Regione Siciliana, una legge ampia che toccava attivita` produttive, lavoro, territorio, ambiente, istruzione e sanita`. Il Governo aveva impugnato numerosi articoli, lamentando soprattutto profili di competenza e di copertura finanziaria delle spese.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso numerose questioni di legittimita` costituzionale su vari articoli della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2019, in riferimento, tra gli altri, all’art. 81, terzo comma, della Costituzione (copertura finanziaria), all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. e a norme dello Statuto siciliano.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 8 della legge regionale. Ha invece dichiarato inammissibili numerose altre questioni, tra cui quelle riferite alla copertura finanziaria ex art. 81, terzo comma, Cost., perché il ricorrente si era limitato a indicazioni congiunte e generiche, senza illustrare l’idoneita` delle singole norme a produrre nuove spese.
Il principio
Le censure relative alla copertura finanziaria delle leggi di spesa devono essere supportate da una motivata allegazione che dimostri, per ciascuna disposizione, l’idoneita` a comportare nuovi oneri; censure generiche e meramente assertive, prive di analitica illustrazione, comportano l’inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale promosse.
Domande e risposte
Cosa ha dichiarato illegittimo la Corte?
Ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 8 della legge della Regione Siciliana n. 17 del 2019, respingendo o dichiarando inammissibili le altre numerose questioni.
Perché molte questioni sono state dichiarate inammissibili?
Perché il Governo le aveva formulate in modo generico, indicando congiuntamente piu` disposizioni senza illustrare l’idoneita` di ciascuna a produrre nuove spese o a violare i parametri evocati.
Cosa richiede l’art. 81 della Costituzione?
Impone che ogni legge che comporti nuovi o maggiori oneri provveda alla loro copertura; le relative censure devono essere sorrette da un’allegazione analitica e motivata, pena l’inammissibilita`.
Norme collegate
- Art. 81 della Costituzione — terzo comma, copertura finanziaria delle spese, parametro invocato
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera l), riparto di competenze, tra i parametri invocati