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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili gli interventi di un’associazione di categoria in un giudizio incidentale. Mancava un interesse qualificato e immediatamente inerente al rapporto dedotto in giudizio, e l’intervento era anche tardivo.

Di cosa si tratta

Nel corso di un giudizio incidentale di legittimita` costituzionale, la FEDERBINGO, federazione dei concessionari dei giochi del bingo, ha cercato di intervenire ad adiuvandum, pur non essendo parte del giudizio principale da cui la questione era sorta.

La questione di legittimità costituzionale

La questione affrontata riguardava l’ammissibilita` dell’intervento di un soggetto terzo nel giudizio incidentale, alla luce degli artt. 4 e 4-bis delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, che disciplinano modalita` e termini dell’intervento di soggetti diversi dalle parti del giudizio a quo.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili gli interventi della FEDERBINGO. Da un lato l’atto di intervento era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni; dall’altro l’associazione non era titolare di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, ma di un mero interesse connesso agli scopi statutari di tutela dei propri iscritti.

Il principio

Nel giudizio incidentale possono intervenire soggetti diversi dalle parti del giudizio principale solo se titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato dalla norma censurata; l’atto di intervento deve inoltre rispettare il termine perentorio di venti giorni.

Domande e risposte

Chi puo` intervenire in un giudizio davanti alla Corte costituzionale?

Nel giudizio incidentale possono intervenire, oltre alle parti del giudizio principale, solo i soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Perché l’intervento della FEDERBINGO è stato respinto?

Perché l’atto era tardivo rispetto al termine perentorio di venti giorni e perché l’associazione vantava solo un interesse generale connesso agli scopi statutari, non un interesse qualificato e immediatamente inerente al giudizio.

Il termine per intervenire è perentorio?

Sì: il termine di venti giorni dalla pubblicazione dell’atto introduttivo in Gazzetta Ufficiale ha natura perentoria, e l’intervento operato dopo la scadenza e` inammissibile.

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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