Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato parzialmente illegittima una legge della Regione Molise che prevedeva un titolo preferenziale, negli appalti delle mense pubbliche, per i prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati. La disciplina contrastava con il diritto dell’Unione europea e con la competenza statale.
Di cosa si tratta
Una legge della Regione Molise del 2019 stabiliva che negli appalti per la ristorazione collettiva di scuole, universita`, ospedali e luoghi di cura costituisse titolo preferenziale, oltre alla filiera corta, anche l’utilizzo di prodotti non contenenti OGM.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l’art. 1 della legge della Regione Molise n. 12 del 2019, che aggiungeva il comma 2-bis all’art. 2 della legge regionale n. 7 del 2008, lamentando il contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione europea e con la competenza esclusiva statale, anche in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale dell’art. 1 della legge regionale limitatamente alle parole “e dagli organismi non geneticamente modificati” e “oppure l’utilizzo di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati”. Ha rilevato che la previsione determinava una violazione della direttiva 2001/18/CE e si risolveva in una misura ad effetto equivalente vietata dall’art. 34 TFUE.
Il principio
Una norma regionale che riserva un trattamento preferenziale, negli appalti pubblici, ai prodotti privi di OGM contrasta con il diritto dell’Unione europea, costituendo una misura ad effetto equivalente a una restrizione quantitativa agli scambi (art. 34 TFUE), e invade la competenza statale: la Regione non puo` discriminare i prodotti geneticamente modificati ammessi dalla disciplina europea.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la legge del Molise?
Che negli appalti per la ristorazione collettiva pubblica costituisse titolo preferenziale l’utilizzo di prodotti della filiera corta e di prodotti non contenenti organismi geneticamente modificati.
Perché è stata dichiarata in parte illegittima?
Perché il trattamento preferenziale dei prodotti senza OGM violava la direttiva 2001/18/CE e si risolveva in una misura ad effetto equivalente a una restrizione agli scambi, vietata dall’art. 34 del TFUE.
La filiera corta è stata toccata dalla pronuncia?
No: l’illegittimita` ha riguardato solo le parole relative ai prodotti privi di OGM; il favore per la filiera corta non e` stato colpito dalla decisione.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera s), invocato; le norme regionali violano anche vincoli UE