Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima la norma della Regione Calabria che assoggettava il consorzio regionale CORAP a liquidazione coatta amministrativa. La disciplina delle procedure concorsuali incide sull’ordinamento civile e processuale, riservato allo Stato.
Di cosa si tratta
Il CORAP e` il consorzio regionale calabrese per lo sviluppo delle attivita` produttive. Una legge regionale del 2019 ne prevedeva l’assoggettabilita` alla liquidazione coatta amministrativa, una procedura concorsuale per gestire la crisi di solvibilita` dell’ente.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale, e la Camera arbitrale presso l’ANAC ha sollevato in via incidentale, la questione di legittimita` costituzionale dell’art. 1 della legge della Regione Calabria n. 47 del 2019, introduttivo dell’art. 6-bis della legge regionale n. 24 del 2013, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione e, nel giudizio incidentale, anche all’art. 3 Cost.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato l’illegittimita` costituzionale della norma regionale per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., assorbita la censura riferita all’art. 3. Ha segnalato che l’ordinamento manca di una disciplina statale uniforme per le crisi di solvibilita` degli enti strumentali regionali, auspicando un intervento del legislatore statale.
Il principio
L’assoggettamento degli enti pubblici economici a procedure concorsuali, come la liquidazione coatta amministrativa, incide sulle materie “ordinamento civile” e “giurisdizione e norme processuali”, riservate alla competenza esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e non puo` essere disposto con legge regionale.
Domande e risposte
Cos’è il CORAP?
È il Consorzio regionale per lo sviluppo delle attivita` produttive della Calabria, un ente strumentale regionale che la legge impugnata voleva assoggettare a liquidazione coatta amministrativa.
Perché la legge regionale è illegittima?
Perché la disciplina delle procedure concorsuali attiene all’ordinamento civile e processuale, riservato allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost.; la Regione non puo` regolarla.
La Corte ha rivolto un’indicazione al legislatore?
Sì: ha segnalato l’assenza di una disciplina statale uniforme per le crisi di solvibilita` degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, evidenziando la necessita` di un intervento regolativo dello Stato.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — secondo comma, lettera l): ordinamento civile e norme processuali riservati allo Stato
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza invocato nel giudizio incidentale, censura assorbita
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