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Con questa ordinanza la Corte costituzionale ha dichiarato estinti i processi promossi contro alcune norme della Regione Calabria in materia funeraria, a seguito della rinuncia al ricorso da parte del Governo, in assenza di costituzione della Regione.
Di cosa si tratta
Il Governo aveva impugnato alcune disposizioni di due leggi della Regione Calabria in materia funeraria e di polizia mortuaria. Successivamente, su delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato ai ricorsi.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva promosso questioni di legittimita` costituzionale di norme delle leggi della Regione Calabria n. 48 e n. 53 del 2019, in materia funeraria, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettere e), l) e m), della Costituzione. Successivamente e` intervenuta la rinuncia ai ricorsi, previa delibera del Consiglio dei ministri.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato estinti i processi. Ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative, la rinuncia al ricorso, in mancanza della costituzione della parte resistente, comporta l’estinzione del processo.
Il principio
Nel giudizio in via principale la rinuncia al ricorso da parte del soggetto che lo ha proposto, quando la parte resistente non si sia costituita, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Domande e risposte
Cosa significa estinzione del processo costituzionale?
Significa che il giudizio si chiude senza una decisione sul merito della questione, perché e` venuto meno l’interesse a proseguire: qui per la rinuncia al ricorso.
Perché i processi si sono estinti?
Perché il Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, ha rinunciato ai ricorsi e la Regione resistente non si era costituita, secondo l’art. 23 delle Norme integrative.
La legittimita` delle norme regionali è stata valutata?
No: con l’estinzione la Corte non ha esaminato il merito delle questioni; le norme impugnate non sono state né confermate né annullate.