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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Sulmona sull’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non consente al proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo di tutelarsi avverso il provvedimento. Le ordinanze di rimessione erano carenti di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

Il Tribunale di Sulmona era investito di tre opposizioni all’esecuzione, promosse da proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo dal concessionario della riscossione tributi della provincia dell’Aquila. I ricorrenti lamentavano di non avere alcuna tutela avverso il fermo, in assenza del decreto ministeriale attuativo previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al proprietario del bene sottoposto a fermo amministrativo alcuna tutela avverso il provvedimento. Parametri: artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Sulmona (tre ordinanze del 14 aprile 2003).

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni (previa riunione dei tre giudizi). Le ordinanze di rimessione erano carenti di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.

Il principio

Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza del prospettato contrasto con la Costituzione.

Domande e risposte

Cos’è il fermo amministrativo di un veicolo?

Il fermo amministrativo è una misura cautelare disposta dal concessionario della riscossione che impedisce la circolazione del veicolo del debitore inadempiente ai debiti tributari iscritti a ruolo.

Il proprietario del veicolo sottoposto a fermo può opporsi?

La questione della tutela era rimasta aperta per l’assenza del decreto ministeriale di attuazione previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973. La Corte non si è pronunciata nel merito per inammissibilità delle questioni.

Perché erano stati riuniti tre giudizi?

Perché le tre ordinanze del Tribunale di Sulmona sollevavano questioni identiche; la riunione consente alla Corte di decidere con un’unica pronuncia.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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