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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Tribunale di Sulmona sull’art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non consente al proprietario del veicolo sottoposto a fermo amministrativo di tutelarsi avverso il provvedimento. Le ordinanze di rimessione erano carenti di motivazione sulla rilevanza e la non manifesta infondatezza.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Sulmona era investito di tre opposizioni all’esecuzione, promosse da proprietari di veicoli sottoposti a fermo amministrativo dal concessionario della riscossione tributi della provincia dell’Aquila. I ricorrenti lamentavano di non avere alcuna tutela avverso il fermo, in assenza del decreto ministeriale attuativo previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, nella parte in cui non consente al proprietario del bene sottoposto a fermo amministrativo alcuna tutela avverso il provvedimento. Parametri: artt. 3, 24 e 42 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Sulmona (tre ordinanze del 14 aprile 2003).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni (previa riunione dei tre giudizi). Le ordinanze di rimessione erano carenti di adeguata motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza della questione.
Il principio
Le questioni di legittimità costituzionale sono inammissibili quando le ordinanze di rimessione non motivano adeguatamente la rilevanza della questione nel giudizio a quo e la non manifesta infondatezza del prospettato contrasto con la Costituzione.
Domande e risposte
Cos’è il fermo amministrativo di un veicolo?
Il fermo amministrativo è una misura cautelare disposta dal concessionario della riscossione che impedisce la circolazione del veicolo del debitore inadempiente ai debiti tributari iscritti a ruolo.
Il proprietario del veicolo sottoposto a fermo può opporsi?
La questione della tutela era rimasta aperta per l’assenza del decreto ministeriale di attuazione previsto dall’art. 86 d.P.R. n. 602/1973. La Corte non si è pronunciata nel merito per inammissibilità delle questioni.
Perché erano stati riuniti tre giudizi?
Perché le tre ordinanze del Tribunale di Sulmona sollevavano questioni identiche; la riunione consente alla Corte di decidere con un’unica pronuncia.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — art. 24 Cost. — diritto di difesa e accesso alla tutela giurisdizionale
- Art. 3 della Costituzione — art. 3 Cost. — principio di uguaglianza
- Art. 42 della Costituzione — art. 42 Cost. — tutela del diritto di proprietà
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