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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione relativa all’art. 29 del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998), nella parte in cui ammette il ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni stranieri solo in caso di invalidità totale. Il rimettente non aveva descritto adeguatamente la fattispecie concreta né indicato in modo univoco l’intervento richiesto alla Corte.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Trento aveva sollevato la questione nel corso di un procedimento promosso da una cittadina bosniaca, residente in Bosnia per completare gli studi mentre i genitori erano regolarmente in Italia, che si era vista negare il ricongiungimento familiare. Il giudice dubitava della costituzionalità della norma che limitava il ricongiungimento dei figli maggiorenni ai soli casi di invalidità totale.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 29, comma 1, lettere b) e b-bis) del d.lgs. n. 286 del 1998 (T.U. Immigrazione), come modificato dalla legge n. 189 del 2002, nella parte in cui limita il ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni ai soli casi di invalidità totale. Parametri: artt. 2, 3 secondo comma, 29 e 30 della Costituzione. Rimettente: Tribunale di Trento, sezione distaccata di Borgo Valsugana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per insufficiente descrizione della fattispecie concreta: il rimettente non aveva indicato se nel caso di specie ricorressero tutte le condizioni richieste dall’art. 28 del T.U. per il ricongiungimento e non aveva precisato in modo univoco quale tipo di pronuncia (additiva o caducatoria) chiedeva alla Corte.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando il rimettente non descrive adeguatamente la fattispecie concreta, omette di illustrare la ricorrenza di tutti i presupposti applicativi e non indica con chiarezza il tipo di intervento richiesto alla Corte (additivo o caducatorio).
Domande e risposte
Il ricongiungimento familiare è un diritto costituzionale?
L’unità familiare riceve tutela dagli artt. 29 e 30 Cost.; il legislatore ha però ampia discrezionalità nel disciplinarne i requisiti per i cittadini stranieri, nel rispetto del principio di ragionevolezza.
Cosa prevede la legge Bossi-Fini (l. n. 189/2002) sul ricongiungimento?
La legge ha ristretto i requisiti per il ricongiungimento dei figli maggiorenni, ammettendolo solo in caso di «invalidità totale», superando la disciplina precedente che faceva riferimento all’impossibilità del sostentamento autonomo.
Cosa significa «manifesta inammissibilità»?
La Corte non entra nel merito della questione: dichiara che la questione non soddisfa i requisiti procedurali minimi (descrizione del fatto, rilevanza, non manifesta infondatezza) e la respinge senza pronunciarsi sulla costituzionalità della norma.
Norme collegate
- Art. 29 della Costituzione — art. 29 Cost. — tutela della famiglia
- Art. 30 della Costituzione — art. 30 Cost. — dovere e diritto dei genitori di mantenere ed educare i figli
- Art. 3 della Costituzione — art. 3 Cost. — principio di uguaglianza e non discriminazione
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