Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni sollevate dal Giudice di pace di Bianco sugli artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui non prevedono requisiti di proporzionalità per il fermo amministrativo dei veicoli rispetto all’importo del debito tributario. Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti sul piano motivazionale.
Di cosa si tratta
Il Giudice di pace di Bianco aveva sollevato la questione in procedimenti promossi da proprietari di veicoli colpiti da fermo amministrativo da parte di concessionari della riscossione. Il rimettente lamentava che il fermo potesse essere disposto senza richiedere previamente un tentativo infruttuoso di pignoramento e senza parametrarlo al doppio dell’importo del credito (come avviene per l’ipoteca sugli immobili).
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: artt. 86, commi 1 e 2, e 91-bis, in relazione all’art. 77, del d.P.R. n. 602/1973, nella parte in cui non prevedono limiti di proporzionalità al fermo dei veicoli analoghi a quelli previsti per l’ipoteca sui beni immobili. Parametri: artt. 3, 53 e 97 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Bianco (due ordinanze del 5 maggio 2003).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità (previa riunione dei giudizi). Le ordinanze di rimessione erano gravemente carenti: la motivazione sulla non manifesta infondatezza si limitava a giudizi generici sulla illegittimità e iniquità del fermo, senza analisi giuridica adeguata.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la motivazione del giudice rimettente sulla non manifesta infondatezza si riduce a giudizi valutativi generici (il provvedimento è «ingiusto, illegittimo, iniquo») privi di argomentazione giuridica sulla violazione dei parametri costituzionali invocati.
Domande e risposte
Esiste un limite di proporzionalità per il fermo amministrativo?
Per l’ipoteca sugli immobili l’art. 77 d.P.R. n. 602/1973 prevede che essa possa essere iscritta nei limiti del doppio del credito complessivo; la questione se analogo limite valesse per il fermo dei veicoli era la questione sollevata, ma è stata dichiarata inammissibile.
Il fermo amministrativo è subordinato al previo tentativo di pignoramento?
Il rimettente sosteneva che dovrebbe esserlo, ma la questione non è stata esaminata nel merito per inammissibilità.
Cosa significa «carenza di motivazione sulla non manifesta infondatezza»?
Significa che il giudice non ha spiegato, con argomenti giuridici precisi, perché la norma violi la Costituzione. Non basta affermare che la norma è «ingiusta»: occorre indicare quale specifica disposizione costituzionale viene violata e in che modo.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — art. 3 Cost. — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 53 della Costituzione — art. 53 Cost. — principio di capacità contributiva
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.