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La Corte ha dichiarato manifestamente infondata la questione sollevata dal TAR Sicilia sull’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 in tema di fermo tributario dei veicoli. Il TAR contestava che la giurisdizione sul fermo fosse del giudice ordinario (come stabilito dalle Sezioni Unite) anziché amministrativo, ma la Corte ha rilevato che la questione era divenuta irrilevante per effetto di una norma sopravvenuta che aveva attribuito la giurisdizione al giudice tributario.
Di cosa si tratta
Un contribuente aveva ricevuto un preavviso di fermo amministrativo di un veicolo da parte del concessionario della riscossione tributi. Aveva impugnato il provvedimento davanti al TAR Sicilia, ma le Sezioni Unite della Cassazione avevano nel frattempo stabilito che su questi atti è competente il giudice ordinario, non quello amministrativo. Il TAR aveva sollevato questione di costituzionalità.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 86 del d.P.R. n. 602/1973 in riferimento agli artt. 3, 24, 103 e 113 Cost., nella parte in cui, secondo il diritto vivente, attribuisce al giudice ordinario (non a quello amministrativo) la giurisdizione sulle controversie relative al fermo tributario dei veicoli.
La decisione della Corte
Manifesta infondatezza. Dopo la proposizione della questione, l’art. 35, comma 26-quinquies, del d.l. n. 223/2006 aveva espressamente attribuito le controversie sul fermo fiscale al giudice tributario. Poiché la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda (art. 5 c.p.c.), la norma sopravvenuta non modificava la fattispecie; ma soprattutto il giudice ordinario dispone di tutti gli strumenti per garantire la difesa del contribuente, inclusa la disapplicazione del fermo.
Il principio
Il diritto di difesa (art. 24 Cost.) è garantito anche quando la giurisdizione su atti amministrativi è attribuita al giudice ordinario purché questi disponga di poteri idonei a tutelare la posizione del privato. L’attribuzione al giudice ordinario di controversie su atti di autotutela della PA non è incostituzionale se il rimedio giurisdizionale ordinario è effettivo.
Domande e risposte
A quale giudice rivolgersi contro un fermo di un veicolo per debiti tributari?
Oggi la controversia rientra nella giurisdizione del giudice tributario (Commissioni tributarie / Corti di giustizia tributaria), come stabilito dal d.l. n. 223/2006. Occorre verificare la normativa vigente al momento del ricorso, poiché la disciplina del riparto di giurisdizione è cambiata più volte.
Il fermo tributario è un provvedimento amministrativo o un atto esecutivo?
La questione era controversa: le Sezioni Unite nel 2006 lo avevano qualificato come atto funzionale all’esecuzione forzata (diritto soggettivo), quindi di competenza del giudice ordinario. La tesi del TAR rimettente — natura autoritativa, interesse legittimo, giudice amministrativo — non ha trovato accoglimento.
Il contribuente può opporsi al fermo senza un avvocato?
Dipende dal valore della controversia e dal giudice competente. Davanti alla Corte di giustizia tributaria di primo grado, per controversie fino a 3.000 euro è possibile stare in giudizio personalmente; al di sopra occorre l’assistenza tecnica.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di agire e difendersi in giudizio
- Art. 103 della Costituzione — Consiglio di Stato e altri organi di giustizia amministrativa
- Art. 113 della Costituzione — Tutela giurisdizionale contro atti della PA
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.