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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento e delle Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia contro le norme della finanziaria 2006 su liste di attesa, sanzioni e Commissione sull’appropriatezza delle prestazioni sanitarie. Le norme statali di dettaglio sulla materia invadevano le competenze sanitarie autonomistiche garantite dagli statuti speciali.

Di cosa si tratta

La finanziaria 2006 aveva introdotto: il divieto di sospendere le prenotazioni delle prestazioni sanitarie (LEA), un sistema di sanzioni amministrative per le violazioni di tale divieto, e una Commissione nazionale sull’appropriatezza delle prescrizioni con poteri di indirizzo e controllo. Le Province autonome e alcune Regioni ritenevano che queste norme invadessero le loro competenze in materia sanitaria.

La questione di legittimità costituzionale

Province autonome di Bolzano e Trento, Regioni Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia hanno impugnato l’art. 1, commi 282, 283, 284 e 409 della legge n. 266/2005 in riferimento agli statuti speciali, alle norme di attuazione e agli artt. 117, 118 Cost., contestando norme di dettaglio e l’assenza di intese su organismi che incidono nelle loro competenze sanitarie.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni che costituivano norme di dettaglio in materie di competenza delle Province autonome (formazione del personale sanitario, appropriatezza delle prestazioni, dispositivi medici) senza prevedere adeguate forme di partecipazione regionale/provinciale; ha invece ritenuto non fondate le censure sulle disposizioni che si limitavano a porre principi generali rientranti nei LEA.

Il principio

Nelle materie di competenza legislativa delle Province autonome a statuto speciale, lo Stato può intervenire solo con norme fondamentali di riforma economico-sociale o principi fondamentali; non con discipline di dettaglio che comprimano l’autonomia normativa e amministrativa provinciale senza prevedere meccanismi di raccordo con la Conferenza Stato-Regioni.

Domande e risposte

Cosa sono i LEA e chi li stabilisce?

I Livelli Essenziali di Assistenza sono le prestazioni sanitarie garantite a tutti i cittadini sul territorio nazionale. Sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost. Le Regioni e Province autonome non possono erogare prestazioni inferiori ai LEA.

Le Province autonome di Trento e Bolzano hanno competenze sanitarie più ampie delle Regioni ordinarie?

Sì. Il loro statuto speciale (d.P.R. n. 670/1972) attribuisce loro competenza primaria in materia di igiene e sanità e di assistenza sanitaria e ospedaliera, con il solo limite delle norme fondamentali di riforma economico-sociale e dei principi fondamentali statali.

Le sanzioni amministrative nelle materie regionali possono essere stabilite dallo Stato?

Solo se si tratta di principi fondamentali e non di norme di dettaglio. Attribuire a una Commissione nazionale il potere di fissare i criteri per le sanzioni che le Regioni/Province devono poi applicare, senza prevedere intese, costituisce un’ingerenza statale in materia di competenza provinciale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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