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Con questa ordinanza la Corte dichiara estinto il processo avviato dalla Regione Siciliana contro alcune norme della legge di bilancio 2018 sui vincoli di spesa e sugli investimenti.
Di cosa si tratta
La Regione Siciliana aveva impugnato disposizioni della legge di bilancio 2018 relative ai vincoli di riduzione della spesa corrente e all’obbligo di aumentare progressivamente gli investimenti, lamentando una lesione della propria autonomia finanziaria differenziata. Il giudizio si e’ chiuso senza decisione di merito.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 829 e 830, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117 terzo comma, 119 e 120 della Costituzione, allo statuto siciliano e al principio di leale collaborazione. Il giudizio e’ stato promosso in via principale dalla Regione Siciliana.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato estinto il processo, senza pronunciarsi sul merito delle questioni sollevate.
Il principio
L’estinzione del processo chiude il giudizio senza una decisione sulla fondatezza delle censure, di norma a seguito di rinuncia al ricorso accettata o di venir meno dell’interesse.
Domande e risposte
Cosa significa estinzione del processo?
Che il giudizio si chiude senza decidere se la norma sia legittima o meno, per una causa processuale come la rinuncia al ricorso.
La Regione Siciliana ha vinto o perso?
Nessuno dei due: non c’e’ stata una decisione di merito sulle norme impugnate.
Cosa contestava la Regione?
I vincoli di riduzione della spesa corrente e l’obbligo di incrementare gli investimenti previsti dalla legge di bilancio 2018, ritenuti lesivi della sua autonomia.
Norme collegate
- Art. 116 della Costituzione — Evocato a tutela dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto speciale.
- Art. 119 della Costituzione — Evocato a tutela dell’autonomia finanziaria regionale.
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