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La Corte dichiara inammissibili le questioni con cui la Regione Veneto contestava la proroga al 2018 del blocco degli aumenti dei tributi regionali e locali e il rinvio dei nuovi meccanismi di finanziamento regionale.
Di cosa si tratta
La legge di bilancio 2018 prorogava il congelamento degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti a Regioni ed enti locali, gia’ in vigore dal 2016, e rinviava ulteriormente l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento regionale. Il Veneto riteneva lesa la propria autonomia finanziaria.
La questione di legittimità costituzionale
Erano impugnati l’art. 1, commi 37 e 778, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, secondo e terzo comma, 119 e 120 della Costituzione. Il giudizio e’ stato promosso in via principale dalla Regione Veneto.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambe le questioni: quella sul comma 37 (blocco degli aumenti tributari) e quella sul comma 778 (rinvio dei nuovi meccanismi di finanziamento), proposte dalla Regione Veneto.
Il principio
Le censure regionali sono state respinte in rito per inammissibilita’, senza esame del merito sulla legittimita’ del blocco degli aumenti tributari.
Domande e risposte
Cosa prevedeva la norma impugnata?
Prorogava al 2018 il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali di Regioni ed enti locali rispetto ai livelli del 2015 e rinviava i nuovi meccanismi di finanziamento regionale.
Perche’ il ricorso non e’ stato accolto?
Le questioni sono state dichiarate inammissibili: la Corte non e’ entrata nel merito della legittimita’ del blocco.
Il blocco degli aumenti e’ quindi legittimo?
La pronuncia non lo afferma nel merito: si limita a respingere il ricorso del Veneto per ragioni processuali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Evocato sul riparto di competenze in materia di coordinamento della finanza pubblica (terzo comma).
- Art. 119 della Costituzione — Evocato a tutela dell’autonomia finanziaria di entrata delle Regioni.
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