Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sul «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 del codice civile in tema di mora del creditore. Le norme, lette in modo costituzionalmente orientato, non impongono al lavoratore licenziato in modo illegittimo un «doppio» obbligo di pagamento gravante sul cedente, già soddisfatto dalla cessionaria.

Di cosa si tratta

La controversia nasce da una cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima: Telecom Italia, cedente, si vedeva chiedere di pagare di nuovo le retribuzioni già corrisposte dalla società cessionaria al lavoratore. Si discuteva se le regole civilistiche sulla mora del creditore (cioè il rifiuto del datore di ricevere la prestazione lavorativa) imponessero al cedente di pagare due volte.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Roma, sezione lavoro, ha sollevato la questione sul «combinato disposto» degli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione e all’art. 117, primo comma, in relazione all’art. 6 della CEDU, lamentando un trattamento irragionevole e un pregiudizio per il datore di lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato le questioni non fondate «nei sensi di cui in motivazione», accogliendo un’interpretazione adeguatrice: le norme non vanno lette nel senso di imporre al cedente un secondo pagamento di somme già versate dalla cessionaria al lavoratore.

Il principio

Le disposizioni civilistiche sulla mora del creditore devono essere interpretate in modo conforme a Costituzione: non legittimano una duplicazione del debito retributivo a carico del cedente quando il lavoratore ha già ricevuto la retribuzione dalla società cessionaria subentrata.

Domande e risposte

Che cosa significa «non fondata nei sensi di cui in motivazione»?

Significa che la norma resta in vigore, ma la Corte ne indica l’interpretazione corretta e conforme a Costituzione, che i giudici devono seguire.

Il lavoratore perde qualcosa con questa decisione?

No: il lavoratore conserva quanto già ricevuto. La Corte esclude soltanto che lo stesso importo debba essere pagato una seconda volta dal cedente.

Quali sono gli articoli del codice civile coinvolti?

Gli artt. 1206, 1207 e 1217 c.c., che disciplinano la mora del creditore e l’offerta della prestazione da parte del debitore.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.