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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul ricongiungimento familiare dei figli maggiorenni invalidi (art. 29, comma 1, lett. b-bis d.lgs. 286/1998) per difetto di rilevanza, e manifestamente infondata quella sul divieto di espulsione degli stranieri (art. 19, comma 2, lett. c), confermando la discrezionalità del legislatore nel bilanciamento tra diritti fondamentali e disciplina dell’immigrazione.

Di cosa si tratta

Il Giudice di pace di Siracusa aveva sollevato questione di legittimità costituzionale di due norme del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998): la prima sul divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge di nazionalità italiana (che escludeva analoga tutela per conviventi con stranieri regolari); la seconda sul ricongiungimento familiare limitato ai figli maggiorenni totalmente invalidi (escludendo i figli a carico per ragioni oggettive). Il caso riguardava un ricorrente nato e residente in Italia, inserito in un nucleo familiare regolare.

La questione di legittimità costituzionale

Si censuravano gli artt. 19, comma 2, lett. c) e 29, comma 1, lett. b-bis del d.lgs. n. 286/1998, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 29 e 30 della Costituzione, per violazione del diritto all’unità familiare. Giudice rimettente: Giudice di pace di Siracusa.

La decisione della Corte

La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 29 per difetto di rilevanza (il giudice a quo non doveva applicare quella norma nel giudizio principale). Dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 19, confermando la propria ordinanza n. 158 del 2006: il legislatore può limitare l’accesso degli stranieri con bilanciamento ragionevole dei valori in gioco, e la norma non supera la soglia della manifesta irragionevolezza.

Il principio

Il legislatore gode di ampia discrezionalità nel disciplinare l’ingresso e la permanenza degli stranieri; le scelte legislative sono costituzionalmente censurabili solo se manifestamente irragionevoli. La questione sul ricongiungimento familiare è inammissibile se il giudice rimettente non deve applicare la norma nel giudizio a quo.

Domande e risposte

Uno straniero nato in Italia può essere espulso se convive con familiari stranieri regolari?

Sì, secondo la normativa vigente all’epoca: il divieto di espulsione si applicava solo ai conviventi con parenti di nazionalità italiana. La Corte ha ritenuto questa scelta legislativa non manifestamente irragionevole.

Perché la questione sul ricongiungimento familiare è stata dichiarata inammissibile?

Perché il giudice rimettente era chiamato a decidere sulla legittimità di un decreto di espulsione, non sull’applicazione delle norme sul ricongiungimento familiare: mancava il requisito della rilevanza.

Cosa significa «manifesta infondatezza» nel giudizio costituzionale?

La Corte può decidere in camera di consiglio, senza udienza pubblica, quando la questione appare priva di fondamento in modo evidente, senza necessità di approfondita trattazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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