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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti alla Corte di appello di Perugia, che con diciotto ordinanze aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (l. n. 46/2006) sull’inappellabilità dei proscioglimenti da parte del PM. La restituzione era necessaria per rivalutare la rilevanza alla luce delle sopravvenute modifiche normative.

Di cosa si tratta

Diciotto ordinanze della Corte di appello di Perugia avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 593 c.p.p. (come modificato dalla legge Pecorella, n. 46/2006), che aveva limitato il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento. La Corte di Perugia aveva invocato un novero più ampio di parametri costituzionali rispetto alle analoghe ordinanze di Trieste (artt. 3, 97, 111 e 112 Cost.).

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 l. n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 3, 97, 111 e 112 Cost. Giudice rimettente: Corte di appello di Perugia, con diciotto ordinanze depositate tra il 2006 e il 2007.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti alla Corte di appello di Perugia. Come per l’analoga ord. n. 382/2007, la Corte ha rinviato gli atti al giudice rimettente per la rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza alla luce delle sopravvenute modifiche normative (sentenza n. 26/2007 della stessa Corte).

Il principio

La restituzione degli atti è il provvedimento adeguato quando la questione sollevata in via incidentale può essere divenuta irrilevante o necessita di essere ridefinita a seguito di pronuncie della stessa Corte costituzionale che hanno già esaminato la norma impugnata.

Domande e risposte

Qual è il ruolo del pubblico ministero nell’appello penale?

Il PM è una parte del processo penale e ha il diritto di impugnare le sentenze sfavorevoli alla propria tesi. La legge n. 46/2006 aveva fortemente limitato tale diritto per le sentenze di proscioglimento, ma la Corte costituzionale ne aveva dichiarato l’incostituzionalità in parte.

L’art. 97 Cost. è invocabile nel processo penale?

Sì, in alcune letture. Il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è stato invocato in relazione all’efficienza del sistema giudiziario e all’esercizio dell’azione penale da parte del PM, anche se il suo utilizzo come parametro nel processo penale è meno frequente rispetto agli artt. 111 e 112 Cost.

Perché la stessa questione era sollevata da più corti di appello diverse?

La legge n. 46/2006 aveva effetti su tutti i procedimenti penali in corso in Italia. Ogni corte di appello che si trovava a dover dichiarare inammissibile l’appello del PM sollevava la stessa questione di legittimità costituzionale, generando una moltiplicazione di ordinanze di rimessione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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