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La Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sull’art. 593 c.p.p. (l. n. 46/2006) sollevata dalla Corte di appello di Lecce. La questione era inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza: nel giudizio a quo erano pendenti anche gli appelli degli imputati contro le statuizioni di condanna.
Di cosa si tratta
La Corte di appello di Lecce, nell’ambito di un processo in cui sia gli imputati sia il PM avevano appellato la sentenza di primo grado, aveva sollevato questione sull’art. 593 c.p.p. (legge Pecorella) nella parte in cui impediva al PM di appellare le statuizioni di proscioglimento. Il problema era che il giudizio di appello non era limitato alle sole questioni sollevate dal PM: erano pendenti anche gli appelli degli imputati.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 593 c.p.p. (come sostituito dall’art. 1 l. n. 46/2006) e art. 10 della stessa legge. Parametri: artt. 97, 111 e 112 Cost. Giudice rimettente: Corte di appello di Lecce, ordinanza del 10 aprile 2006.
La decisione della Corte
Manifesta inammissibilità. La rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto: poiché erano pendenti anche gli appelli degli imputati, il processo doveva proseguire comunque, e la sorte dell’appello del PM non era determinante per la conclusione del giudizio.
Il principio
Il requisito della rilevanza nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale esige che la soluzione della questione sia concretamente determinante per la decisione del giudizio a quo; se il processo deve proseguire comunque per altre ragioni, la questione è inammissibile per difetto di rilevanza.
Domande e risposte
Cosa si intende per «rilevanza» della questione di legittimità costituzionale?
La questione è rilevante quando dalla sua soluzione dipende la decisione del giudizio nel quale è stata sollevata. Se il processo deve essere deciso nello stesso modo indipendentemente dall’esito della questione costituzionale, questa non è rilevante e va dichiarata inammissibile.
In cosa si differenzia questa pronuncia da quelle analoghe (nn. 382 e 383)?
Le ordinanze nn. 382 e 383 hanno disposto la restituzione degli atti per sopravvenute modifiche normative. L’ordinanza n. 384 ha invece dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sulla rilevanza, senza necessità di restituire gli atti.
L’art. 112 Cost. impone il doppio grado di merito nel processo penale?
No. La Corte costituzionale ha più volte confermato che il principio del doppio grado di giurisdizione di merito non è garantito dalla Costituzione e non può essere derivato dall’obbligatorietà dell’azione penale di cui all’art. 112 Cost.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — giusto processo, parità delle parti nel processo penale
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale
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