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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sugli artt. 202 e 203 della legge fallimentare, che subordinano l’esercizio delle azioni revocatorie nell’ambito della liquidazione coatta amministrativa all’accertamento giudiziario dell’insolvenza, anziché al decreto di apertura della procedura. La disciplina non è irragionevolmente diversa da quella del fallimento.
Di cosa si tratta
Nella liquidazione coatta amministrativa (procedura concorsuale avviata per atto amministrativo), il commissario liquidatore può esercitare azioni revocatorie per recuperare atti pregiudizievoli ai creditori solo dopo che un giudice abbia accertato lo stato di insolvenza dell’impresa. Nel fallimento, invece, tale potere sorge direttamente dalla sentenza dichiarativa. Il Tribunale di Roma aveva sollevato questione perché riteneva questa differenza irragionevole.
La questione di legittimità costituzionale
Si censuravano gli artt. 202 e 203, commi primo e secondo, del r.d. n. 267/1942 (legge fallimentare), in riferimento all’art. 3 della Costituzione, per irragionevole disparità di trattamento rispetto alla disciplina del fallimento. Giudice rimettente: Tribunale di Roma.
La decisione della Corte
La Corte dichiara manifestamente infondata la questione: le due procedure (fallimento e liquidazione coatta) presentano differenze strutturali che giustificano la diversa disciplina. L’apertura della liquidazione coatta tramite atto amministrativo non equivale all’accertamento giudiziale dell’insolvenza, che rimane il presupposto per l’esercizio delle azioni revocatorie.
Il principio
Il legislatore può modellare diversamente le procedure concorsuali in ragione delle loro peculiarità strutturali; la diversità tra liquidazione coatta amministrativa e fallimento giustifica un diverso regime delle azioni revocatorie, senza violare il principio di uguaglianza.
Domande e risposte
Quando può il commissario liquidatore esercitare l’azione revocatoria in liquidazione coatta?
Solo dopo che un giudice abbia dichiarato lo stato di insolvenza dell’impresa, ai sensi dell’art. 202 l. fall. Dal quel momento decorre anche il termine di prescrizione quinquennale dell’azione.
Perché la disciplina è diversa rispetto al fallimento?
Nel fallimento la sentenza dichiarativa è al tempo stesso apertura della procedura e accertamento dell’insolvenza; nella liquidazione coatta questi momenti sono separati, e la Corte ritiene tale differenza strutturalmente giustificata.
Cosa è la liquidazione coatta amministrativa?
Una procedura concorsuale avviata con decreto amministrativo (non sentenza del tribunale) per talune categorie di imprese soggette a vigilanza pubblica (banche, assicurazioni, cooperative). È disciplinata dal r.d. n. 267/1942.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza del sistema
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