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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha ordinato la restituzione degli atti ai Tribunali di Gorizia e Trieste, che avevano sollevato questione sulla pena minima di un anno di reclusione prevista per lo straniero espulso che rientra senza autorizzazione (art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998). La restituzione era necessaria per rivalutare la questione alla luce di sopravvenute modifiche normative.

Di cosa si tratta

I Tribunali di Gorizia e di Trieste avevano sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 13, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), come modificato dalla legge n. 271/2004 (che aveva convertito il decreto Bossi-Fini), nella parte in cui prevede una pena minima di un anno di reclusione per lo straniero espulso che rientra nel territorio senza la speciale autorizzazione del Ministro dell’interno. I giudici rimettenti ritenevano che la pena minima fissa fosse sproporzionata rispetto all’art. 27, terzo comma, Cost.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 13, comma 13, d.lgs. n. 286/1998, come sostituito dall’art. 1 l. n. 271/2004, nella parte relativa alla pena minima di reclusione di un anno. Parametri: artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. Giudici rimettenti: Tribunali di Gorizia e di Trieste, con ordinanze depositate tra il 2005 e il 2007.

La decisione della Corte

Restituzione degli atti ai giudici rimettenti. La Corte ha rilevato che nelle more del giudizio erano intervenute modifiche normative (verosimilmente riferibili alla sentenza n. 22/2007 o ad altre pronunce sulla disciplina dell’immigrazione) che imponevano una rivalutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.

Il principio

L’art. 27, terzo comma, Cost. (finalità rieducativa della pena) impone che il sistema sanzionatorio penale sia proporzionato alla gravità del fatto; quando sopravvengono modifiche normative rilevanti per la questione incidentale, la Corte restituisce gli atti per una nuova valutazione.

Domande e risposte

Qual è la pena per lo straniero espulso che rientra in Italia senza autorizzazione?

L’art. 13, comma 13, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998) prevede il reato di inosservanza del provvedimento di espulsione; la pena e le relative soglie minime sono state oggetto di diverse modifiche legislative e di pronunce costituzionali nel corso degli anni.

Perché una pena minima fissa può essere incostituzionale?

Una pena minima eccessivamente elevata può violare il principio di proporzionalità e la funzione rieducativa della pena (art. 27, terzo comma, Cost.) quando non lascia al giudice alcun margine per adeguare la sanzione alla concreta gravità del fatto.

Cosa è cambiato nella disciplina del reato di indebito reingresso dopo il 2007?

La disciplina del reato di violazione dell’espulsione è stata ripetutamente modificata dal legislatore; la Corte costituzionale è intervenuta più volte sul bilanciamento tra controllo dell’immigrazione e garanzie costituzionali individuali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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