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La Corte dichiara inammissibili le questioni sul divieto di sospensione cautelare e sulla sospensione del processo per segreto di Stato (commi 4-bis e 5, art. 3 d.l. n. 144/2005), e dichiara non fondata la questione sul comma 4 (assenza di effetto sospensivo del ricorso). Il regime antiterrorismo per l’espulsione dello straniero è compatibile con gli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione.

Di cosa si tratta

Il decreto antiterrorismo n. 144/2005 (legge Pisanu) aveva introdotto per le espulsioni disposte dal Ministro dell’interno a ragioni di sicurezza dello Stato una disciplina speciale: il ricorso al TAR non sospende l’esecuzione (comma 4), il giudice non può sospendere cautelare il provvedimento (comma 4-bis), e se è opposto il segreto di Stato il processo è sospeso fino a due anni (comma 5). Il TAR Lazio, investito del ricorso di un cittadino straniero espulso per legami con l’integralismo islamico, aveva sollevato questione di legittimità.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 3, commi 4, 4-bis e 5, d.l. 27 luglio 2005, n. 144, conv. legge 31 luglio 2005, n. 155. Parametri: artt. 3, 24 e 113 della Costituzione. Rimettente: TAR Lazio (ordinanza del 17 maggio 2006, r.o. n. 227/2006).

La decisione della Corte

Inammissibilità per i commi 4-bis e 5 (difetti di motivazione sulla rilevanza). Non fondatezza per il comma 4: l’assenza di effetto sospensivo automatico del ricorso non lede irragionevolmente il diritto di difesa, attesa la prevalenza delle esigenze di sicurezza pubblica nei casi di espulsione per motivi di ordine pubblico.

Il principio

Le esigenze di sicurezza pubblica e di ordine pubblico possono giustificare deroghe al principio dell’effetto sospensivo del ricorso giurisdizionale, purché la deroga sia proporzionata e non escluda in assoluto ogni tutela giurisdizionale dello straniero.

Domande e risposte

Lo straniero espulso per motivi di sicurezza può ricorrere al TAR?

Sì, ma il ricorso non sospende automaticamente l’esecuzione dell’espulsione: lo straniero può comunque essere allontanato mentre il giudizio è in corso.

Cosa prevede il segreto di Stato nel processo amministrativo?

Quando lo Stato oppone il segreto su atti indispensabili per decidere, il processo è sospeso per un massimo di due anni, in attesa di verificare se il segreto permanga o sia sollevato.

Questo regime è compatibile con la CEDU?

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha affrontato più volte norme simili: la compatibilità dipende dall’esistenza di garanzie procedurali minime (accesso al giudice, esame effettivo del caso). La pronuncia italiana si limita all’esame costituzionale interno.

Norme collegate

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Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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