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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sul combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 5, della legge n. 297/1982 (TFR) e dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 80/1992 (tutela in caso di insolvenza del datore), per difetti di motivazione.

Di cosa si tratta

La Corte d’appello di Catania aveva sollevato questione sul trattamento di fine rapporto e sulla tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro, in un procedimento in cui un dipendente chiedeva il pagamento del TFR all’INPS (Fondo di garanzia) dopo il fallimento del datore.

La questione di legittimità costituzionale

Combinato disposto dell’art. 2, commi 2 e 5, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (TFR) e dell’art. 1, commi 1 e 2, del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 80 (attuazione direttiva 80/987/CEE), in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Rimettente: Corte d’appello di Catania, sezione lavoro.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetti di motivazione: la Corte d’appello non aveva illustrato adeguatamente le ragioni della non manifesta infondatezza e non aveva chiarito il nesso tra la norma impugnata e il giudizio a quo.

Il principio

Nella rimessione alla Corte Costituzionale il giudice a quo deve motivare specificamente e non genericamente sia la rilevanza della questione nel caso concreto sia la non manifesta infondatezza: il difetto di motivazione su entrambi questi profili è causa di inammissibilità.

Domande e risposte

Cos’è il Fondo di garanzia INPS per il TFR?

Il Fondo di garanzia INPS è un fondo istituito dall’art. 2, comma 4, della legge n. 297/1982 che interviene per pagare il TFR ai lavoratori quando il datore di lavoro è insolvente (fallimento, liquidazione coatta, ecc.).

Cosa prevede la direttiva 80/987/CEE?

La direttiva 80/987/CEE (poi rifusa nella direttiva 2008/94/CE) obbligava gli Stati membri a istituire un organismo di garanzia che assicurasse il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro.

Quando un lavoratore può chiedere il TFR all’INPS?

Il lavoratore può richiedere l’intervento del Fondo di garanzia INPS quando il datore di lavoro è assoggettato a procedura concorsuale (fallimento, liquidazione coatta) o quando il rapporto di lavoro è cessato e il datore è rimasto inadempiente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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