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La Corte restituisce gli atti al Giudice di pace di Pisa dopo una modifica normativa che ha inciso sull’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada (obbligo del proprietario di comunicare i dati del conducente per la decurtazione dei punti patente).
Di cosa si tratta
L’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada imponeva al proprietario del veicolo di comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione, pena la decurtazione dei punti direttamente a carico del proprietario se il conducente non era identificato. Il Giudice di pace di Pisa dubitava che questa norma, combinata con l’art. 180, comma 8, violasse gli artt. 3 e 24 Cost. Nel corso del giudizio la norma è stata modificata.
La questione di legittimità costituzionale
Norme impugnate: art. 126-bis, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada); art. 180, comma 8, dello stesso d.lgs. Parametri: artt. 3 e 24 della Costituzione. Rimettente: Giudice di pace di Pisa (ordinanza del 10 luglio 2006, r.o. n. 110/2007).
La decisione della Corte
La Corte ordina la restituzione degli atti al Giudice di pace di Pisa perché rivaluti la rilevanza della questione alla luce dello ius superveniens.
Il principio
Le modifiche normative sopravvenute alla norma impugnata impongono la restituzione degli atti al giudice a quo, il quale deve valutare se la questione rimanga rilevante con la nuova disciplina.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 126-bis, comma 2, del Codice della strada?
Obbliga il proprietario del veicolo a comunicare i dati del conducente al momento dell’infrazione che comporta decurtazione di punti; in caso di mancata comunicazione i punti sono decurtati al proprietario stesso.
Perché questa norma sollevava dubbi di costituzionalità?
Perché il proprietario potrebbe non conoscere i dati del conducente (ad esempio, se il veicolo era stato prestato) e la decurtazione automatica dei punti sarebbe una sanzione per un fatto altrui.
Cosa è cambiato con lo ius superveniens?
La norma è stata più volte modificata per attenuare l’automatismo sanzionatorio nei confronti del proprietario non identificato come conducente, riducendo il rischio di violazioni costituzionali.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
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