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La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione sulle leggi nn. 1397/1960 e 613/1966 relative alle assicurazioni obbligatorie per gli esercenti attività commerciali, per difetti di ammissibilità intrinseca della rimessione.
Di cosa si tratta
La questione riguardava il regime assicurativo obbligatorio per malattia e invalidità a favore degli esercenti attività commerciali e dei loro familiari coadiutori. Un giudice aveva dubitato della legittimità del sistema di contribuzione obbligatoria.
La questione di legittimità costituzionale
Art. 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (assicurazione obbligatoria malattia per esercenti attività commerciali), come modificato dall’art. 1, comma 203, della legge n. 662/1996, e artt. 1 e 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613 (assicurazione IVS per commercianti).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per vizi intrinseci dell’ordinanza di rimessione: difetti di motivazione sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, nonché erronea individuazione delle norme da impugnare e dei parametri costituzionali di riferimento.
Il principio
L’ordinanza di rimessione deve identificare con precisione le norme oggetto di questione e i parametri costituzionali violati, motivare adeguatamente rilevanza e non manifesta infondatezza: vizi di imprecisione o contraddittorietà nella motivazione determinano l’inammissibilità della questione.
Domande e risposte
Chi sono gli esercenti attività commerciali?
Sono i titolari, i soci e i familiari coadiutori di imprese commerciali iscritti al Registro delle imprese: sono obbligati a iscriversi alla gestione commercianti dell’INPS per la previdenza e all’assicurazione di malattia.
Cos’è l’assicurazione IVS?
L’assicurazione IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) è il sistema previdenziale che garantisce la pensione di vecchiaia, di invalidità e la pensione ai superstiti; per i commercianti è gestita dall’INPS tramite apposita gestione separata.
Perché la questione è inammissibile?
La Corte non può pronunciarsi nel merito quando l’ordinanza di rimessione presenta vizi formali o motivazionali gravi, come l’erronea indicazione delle norme o dei parametri o la mancata illustrazione della rilevanza nel caso concreto.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza nel trattamento previdenziale
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